Arriva l’autocertificazione – con tanto di modulo prestampato da compilare – per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie. Si tratta dell’autocertificazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata e se la struttura rilascia un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, ma, ovviamente, nessun riferimento alla diagnosi perché non si tratta di una certificazione di malattia. A spiegarlo è la circolare numero 2/2014 del dipartimento della Funzione pubblica, a seguito della novella introdotta dalla legge 125/2013. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Il Sole 24 Ore sanita – 29 marzo 2014