Appena nato alla vigilia di Natale, il redditometro rischia già di morire in culla: giudiziaria. Il giudice civile di Napoli: determina la soppressione definitiva del diritto a una vita privata. L’Agenzia delle entrate annuncia il ricorso “anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni”. Per scrivere la parola fine occorrerà attendere la Cassazione
Secondo il giudice il reddiometro è uno strumento illegittimo perché determina «la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire autonomamente il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all’invadenza del potere esecutivo, senza dover dare spiegazioni e subire intrusioni su aspetti anche delicatissimi della propria vita privata, quali la spesa farmaceutica, l’educazione e mantenimento della prole, la propria vita sessuale».
Per la prima volta da quando è entrato in vigore il 4 gennaio 2013, la sentenza di un Tribunale smonta lo strumento sul quale tanto puntava l’Agenzia delle Entrate nei preventivi di recupero dell’evasione (815 milioni nel 2013 sui primi 35.000 contribuenti) e tanto si accapigliavano i politici in campagna elettorale: e un giudice civile ordina all’Agenzia delle Entrate «di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o utilizzo dei dati», di «cessarla se iniziata», e di «distruggere tutti i relativi archivi» se già formati.
È successo ieri al Tribunale civile di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dove il giudice Antonio Lepre ha accolto in 9 pagine un ricorso dell’avvocato Roberto Buonanno per un contribuente che non voleva che «l’Agenzia venisse a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata».
Una volta inquadrato il suo intervento nella cornice della tutela dei «diritti fondamentali della persona» nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice passa a valutare se il nuovo sistema di coefficienti, che trasforma le spese in reddito attraverso un misto di dati certi provenienti dall’anagrafe tributaria e di stime messe a punto dall’Istat, soddisfi il principio di proporzionalità che vieta alla Pubblica amministrazione di sacrificare la sfera giuridica dei privati se non in casi di assoluta eccezionalità, in presenza di circostanze specifiche, per il raggiungimento dell’interesse generale. È negativa la risposta del giudice Lepre, già nella commissione del Csm sui metodi di valutazione della produttività dei magistrati, esponente della corrente di centrodestra di «Magistratura indipendente». A suo avviso il decreto natalizio del ministero dell’Economia «è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo» perché «fuori dalla legalità costituzionale e comunitaria» in quanto «non individua categorie di contribuenti ma altro, sottoponendo a controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare». Inoltre «non fa alcuna differenziazione tra “cluster” (gruppi omogenei, ndr) di contribuenti, ma opera una distinzione familiare di tipologie suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando all’interno di ciascuna figure di contribuenti del tutto differenti tra loro». Utilizza poi come parametro delle spese medie delle famiglie l’attività dell’Istat, «che nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria» ed «è nata per tutt’altri fini». Inoltre «viola il diritto di difesa in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risultante dalla media Istat», giacché «non si vede come si possa provare ciò che non si è comprato o non si è fatto». Infine «il diritto del contribuente al contraddittorio» è «in gran parte svuotato di effettività» perché, in un procedimento «eminentemente inquisitorio e sanzionatorio, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate si trovano in posizione di fortissima asimmetria»: un po’ perché «l’Agenzia è anche socia della società di riscossione forzata», e un po’ perché «è in conflitto di interessi, essendo normalmente vincolata al raggiungimento di obiettivi di evasione da recuperare e dunque avendo filologicamente interesse alla conferma della propria ipotesi».
La massima ( sentenza 250 del 21-02-2013)
Considerato che l’articolo 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E impone al giudice di non applicare gli atti amministrativi e i regolamenti non conformi alla legge, deve essere disapplicato perché contrario a fondamentali principi costituzionali e comunitari del diritto alla riservatezza della persona e al buon andamento della pubblica amministrazione il d.m. Economia 24.12.2012, che deve considerarsi radicalmente nullo: ne consegue che manca il presupposto previsto perché l’Agenzia delle entrate possa eseguire gli accertamenti sintetici mercé il cosiddetto redditometro e dunque deve ordinarsi, nei confronti del contribuente parte in causa, all’Agenzia delle entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’articolo 38, quarto e quinto comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente e di comunicare formalmente al co tribuente se è in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione
Luigi Ferrarella – Corriere della Sera – 22 febbraio 2013