Obbligo non per tutti. L’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale è stato introdotto dalla legge 148/2011 e poi precisato dal Dpr 137/2012, insieme agli altri interventi dedicati al mondo delle professioni.
Sempre il Dpr 137/2012 ha fatto slittare di un anno l’applicazione dell’obbligo di assicurarsi, che in origine doveva diventare operativo ad agosto 2012.
Ma non tutti i professionisti sono coinvolti dalla scadenza di Ferragosto. I notai, ad esempio, sono già assicurati da anni: già nel 1999 il Consiglio nazionale del notariato ha stipulato una polizza che copre tutti gli iscritti e nel 2006 assicurarsi è diventato obbligatorio. Per avvocati e medici, invece, l’appuntamento con la polizza obbligatoria è spostato più avanti. Gli avvocati, infatti, seguono la corsia tracciata dalla riforma forense (legge 247/2012), che prevede le polizze professionali debbano essere stipulate in base alle condizioni che il ministero della Giustizia deve ancora stabilire. E
L’obbligo di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti debutta solo giovedì 15 agosto, ma i professionisti devono fare già da tempoiconti conle condanne ai risarcimenti inflitte dai giudici. Anzi: negli ultimi anni la giurisprudenza ha virato verso una maggiore severità nel valutare la condotta degli iscritti agli Albi, arrivando a censurare il mancato raggiungimento del risultato. ai professionisti della sanità è stata concessa una nuova proroga di un anno, approvata nel corso del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto del fare (69/2013).
Tutti gli altri iscritti agli Albi, se svolgono un’attività libero professionale organizzata, devono dotarsi di adeguate coperture per salvaguardare il proprio patrimonio e garantire il soddisfacimento delle pretese risarcitorie dei clienti che si ritengono danneggiati. Chi non si assicura commette un illecito disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali, che però hanno spiegato (si veda «Il Sole 24 Ore del lunedì» del 5 agosto) che non avvieranno i controlli prima di settembre.
Giurisprudenza in evoluzione
Ma quali sono i casi in cui scatta la responsabilità del professionista? Per i giudici, in linea generale, il contratto d’opera professionale impone di garantire al cliente non il raggiungimento comunque del risultato auspicato, ma l’adozione della dovuta diligenza per conseguirlo (obbligazione “di mezzi”). Ad esempio, un medico – secondo la giurisprudenza tradizionale – non può essere tenuto a garantire la guarigione del paziente, né un mediatore può assicurare al cliente chel’affare che si è assuntol’onere di promuovere venga effettivamente concluso. I giudici, piuttosto, devono valutare se la prestazione svolta è idonea a soddisfare l’interesse del cliente, per poter ritenere che l’incarico professionale sia stato eseguito a regola d’arte.
Ma negli ultimi anni la magistratura sta sempre più valorizzando le aspettative del cliente. E, in alcuni settori professionali, ha spostato l’ago della bilancia verso una censura per il mancato raggiungimento del “risultato”. È il caso, ad esempio, del commercialista che, nella redazione di una dichiarazione dei redditi, incorrere nell’obbligo di risarcire il danno al proprio cliente legato alle sanzioni tributarie erogate dall’Erario che verifichi la non pertinenza di costi in detrazione perché non documentati. Ciò anche se tali costi siano stati riportati dallo stesso contribuente al professionista. La diligenza del revisore contabile, dunque, si estende fino all’onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal proprio cliente in sede di conferimento dell’incarico (si veda la sentenza 9916/2010 della Cassazione).
Unprofilo di diligenza elevato è richiesto anche all’avvocato, chiamato a prevedere (si veda la sentenza della Cassazione 18612/2013) anche le possibili evoluzioni giurisprudenziali persciogliere uncontrasto. L’avvocato deve quindi adottare a favore del proprio assistito la linea processuale più prudenziale, tenendo anche presente la possibilità che vengano rivisitati gli orientamenti prevalenti circa la tematica per la quale il cliente si è affidato alla sua assistenza.
Il Sole 24 Ore – 12 agosto 2013