Governo clinico: nuovi criteri di valutazione dei dirigenti. Dipartimenti anche in aziende universitarie
Ulteriore passo avanti ieri in commissione Affari sociali alla Camera per il Ddl sul Governo clinico. Sono stati approvati alcuni emendamenti agli articoli 5 (valutazione dei dirigenti medici e sanitari) e 6 (dipartimenti), dopo che la scorsa settimana aveva approvato gli emendamenti all’articolo 4 (incarichi di natura professionale e di direzione di struttura). Sono stati esaminati anche gli emendamenti presentati dalla Commissione all’articolo 7 (limiti di età) ma non c’è stato il tempo di votarli e quindi il presidente Palumbo (Pdl) ha rinviato il seguito dell’esame. L’articolo 5 prevede quindi che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a “valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita” con la Conferenza Stato-regioni.
Gli strumenti per la valutazione “rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. L’esito positivo della valutazione determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo”.
L’articolo 6 stabilisce che “le regioni disciplinano l’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi: a) l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere-universitarie; b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generaletra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene, la direzione della struttura di appartenenza”.
Infine l’ultimo emendamento all’articolo 6, lettera c bis,prevede che “nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
Questo il testo del Ddl con gli emendamenti (in maiuscolo) fin qui approvati (elaborazione Sole 24 Ore Sanità):