Ecco la versione definitiva del testo sul Governo clinico, in neretto gli emendamenti approvati dalla commissione Affari sociali della Camera. Il provvedimento, «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale», è stato approvato in commissione il 30 maggio e trasmesso all’assemblea di Montecitorio che dovrebbe iniziare l’esame a breve. Secondo il relatore in commissione Domenico Di Virgilio con questo provvedimento «vince la meritocrazia attraverso una giusta riforma delle norme concorsuali sempre nel rispetto della professionalità e delle competenze, alla larga da ingerenze politiche di varia e nell’interesse dei cittadini e degli operatori sanitari».
Sul testo era stata sollevata la contrarietà delle Regioni che lo ritengono invasivo delle loro competenze. il ministro della Salute Renato Balduzzi aveva fatto presente che la legge contiene i principi e sarà poi la normativa di dettaglio, di competenza regionale, a definire in maniera articolata le procedure per l’attribuzione degli incarichi. E ha inoltre fatto presente che, in linea generale, nelle materie rientranti nella competenza concorrente delle regioni, come appunto la sanità, è sempre difficile stabilire il limite tra la competenza statale e quella delle regioni. In considerazione della lunghezza dell’iter del provvedimento in esame, nonché dell’approfondito dibattito svolto in Commissione, Balduzzi ha quindi ritenuto che il testo dovesse essere licenziato, valutando eventualmente la possibilità di presentare degli emendamenti nel corso dell’esame in Assemblea.
Le ultime modifiche apportate al testo riguardano in particolare la specifica che al Collegio di direzione non sarà corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese, che per gli incarichi di natura professionale e direzione di struttura verrà presentata una terna di candidati tra cui il direttore generale dovrà scegliere, che la permanenza in servizio dei dirigenti non può comportare l’aumento del numero di dirigenti e che comunque resta fermo quanto previsto dalla normativa previdenziale generale. Cancellata la previsione che “di norma” il direttore di dipartimento mantiene la direzione di struttura di appartenenza.
tratto dal Sole 24 Ore Sanità – 5 giugno 2012