Governo clinico: via libera Affari sociali con gli ultimi ritocchi e il testo è pronto per l’aula della Camera
Non è stata accolta alcuna richiesta delle Regioni nel testo del Ddl sul governo clinico che ieri, dopo le ultime modifiche in commissione Affari Sociali della Camera, è stato definitivamente licenziato per l’Aula di Montecitorio. Gli emendamenti approvati e presentati dal relatore anche su imput di Pd e Pdl per quanto riguarda la valutazione dei medici hanno recepito, come ha spiegato lo stesso relatore Domenico Di Virgilio (Pdl) «i pareri formulati dalla Commissione competente, in particolare delle Commissioni I, V e XI». E sui problemi con le Regioni, che alcuni deputati hanno sottolineato durante il dibattito (l’approvazione finale è avvenuta con il voto contrario della Lega nord e l’astensione sulla votazione ad alcuni emendamenti del gruppo Pd) è intervenuto il ministro della Salute Renato Balduzzi. Ecco il testo ricostruito
Balduzzi ha fatto presente che la legge contiene i principi e sarà poi la normativa di dettaglio, di competenza regionale, a definire in maniera articolata le procedure per l’attribuzione degli incarichi.
Inoltre ha fatto presente che, in linea generale, nelle materie che rientrano nella competenza concorrente delle Regioni, come appunto la sanità, è sempre difficile stabilire il limite tra la competenza statale e quella delle regioni. In considerazione della lunghezza dell’iter del provvedimento in esame e dell’approfondito dibattito svolto in Commissione, il ministro ritiene che il testo debba essere licenziato, valutando eventualmente la possibilità di presentare degli emendamenti nel corso dell’esame in Assemblea.
In particolare le modifiche approvate sottolineano che ai componenti del Collegio di direzione non è corrisposto alcun compenso a nessun titolo; che al direttore generale la commissione incaricata presenta la terna di candidati per gli incarichi di natura professionale e di struttura, che per quanto riguarda i limiti di età, la permanenza in servizio dei dirigenti non può aumentare gli organici e che vale comunque su tutto la norma della riforma previdenziale generale; che dalla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle Regioni non deve derivare alcun onere aggiuntivo. Cancellata la previsione che “di norma” il direttore di dipartimento debba mantenere la direzione della struttura complessa da cui proviene.
«Finalmente la commissione Affari Sociali ha terminato l’iter in commissione del provvedimento sul governo clinico», ha commentato Di Virgilio. Sottolineando che ora «non resta che attendere che il provvedimento venga inserito al più presto nel calendario dei lavori dell’Aula».
Secondo Di Virgilio con questo provvedimento «vince la meritocrazia attraverso una giusta riforma delle norme concorsuali sempre nel rispetto della professionalità e delle competenze, alla larga da ingerenze politiche di varia e nell’interesse dei cittadini e degli operatori sanitari».
I nuovi emendamenti del relatore approvati ieri dalla commissione Affari Sociali
Articolo 3
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
3. 100. Il relatore.
(Approvato)
Articolo 5
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: seleziona da uno a tre candidati con le seguenti: presenta al direttore generale la terna di candidati idonei.
5. 100. Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)
Articolo 6
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
6. 100. Il relatore.
(Approvato)
Articolo 7
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: di norma.
7. 100. Il relatore.
(Approvato)
Articolo 8
Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
8. 100. Il relatore.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. 101. Il relatore.
(Approvato)
Articolo 9
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 100. Il relatore.
(Approvato)
ECCO IL TESTO FINALE DEL DDL CHE SARA’ TRASMESSO ALL’AULA DI MONTECITORIO
Il Sole 24 Ore Sanità – 31 maggio 2012