La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14633 del 18 luglio 2016, ha stabilito che in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro, nel caso specifico si trattava di un dipendente di un’azienda sanitaria, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione.
Il caso
La Corte d’appello, riformando la sentenza dei giudici di primo grado, rigettava la domanda di un dipendente, proposto nei confronti dell’azienda sanitaria locale; la domanda era finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con la predetta Ausl.
I giudici della Corte d’appello rilevavano, nel respingere la richiesta, che il soggetto interessato, non aveva svolto nel ricorso di primo grado una domanda diretta al risarcimento del danno quale conseguenza dell’illegittimità dei plurimi contratti a termini e, dall’altro che comunque il danno non era stato provato.
Avverso la sentenza sfavorevole il soggetto interessato si è rivolto alla Cassazione.
L’analisi della Cassazione
Il ricorrente, nel ricorso in Cassazione, sostiene che i giudici dell’Appello, nel ritenere viziata la sentenza del Tribunale per “ultrapetizione” in ordine al capo della domanda relativo al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine, non ha valutato correttamente il ricorso di primo grado laddove alla suddetta illegittima reiterazione era direttamente collegata, sia pure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno. Per i giudici di legittimità va rilevato che dall’esame del ricorso introduttivo si evince che il ricorrente, allegando quale causa pretendi l’illegittima reiterazione dei contratti a termini chiede anche, sia pure in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente alla detta illegittima reiterazione.
Il risarcimento del danno per illegittima precarizzazione
Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso, censura la sentenza impugnata perché nega il risarcimento del danno per mancanza di prova. Per la Cassazione anche in questo caso il motivo del ricorso è fondato; i giudici di legittimità ricordano che, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016 della Cassazione, è stato sancito che nel regime dei lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pa, il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all’articolo 32, ex comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Il Sole 24 Ore – 26 luglio 2016