A seguito delle numerose richieste di chiarimenti, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della Regione Veneto, con nota del 28 dicembre, ha fornito alcune indicazioni sull’espletamento delle attività di controllo ufficiale nei confronti degli operatori del settore alimentare che, in locali utilizzati principalmente come abitazione privata, preparano regolarmente alimenti destinati alla commercializzazione, denominati home food e, nel caso in cui la somministrazione avvenga nell’abitazione, specificatamente denominati home restaurant. Si tratta intanto di una serie di prime avvertenze in attesa del completamento dell’iter legislativo della disciplina specifica in materia, che è in corso a livello nazionale, e della successiva definizione di linee di indirizzo condivise da Ministero della Salute e Regioni.
Gli operatori dell’home food, al pari di tutti gli operatori del settore alimentare, sono responsabili della sicurezza degli alimenti e sono tenuti a garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti soddisfino i requisiti di igiene preisti dalla normativa. L’operatore inoltre deve sottoporsi ad ogni controllo effettuato dall’autorità competente e collaborare con essa, anche quando non sia in corso l’attività.
La normativa individua la Scia unica quale regime amministrativo per la notifica sanitaria all’autorità competente, cioè l’Ulss. I documenti che l’operatore alimentare deve allegare alla Scia sono quelli previsti dai provvedimenti regionali per la fattispecie “Laboratorio artigianale con annessa vendita”, nel caso degli home food, e “Ristorazione”, nel caso degli home restaurant (allegato B della Dgr 3710/2007)
I servizi Sian e Igiene degli alimenti di origine animale effetteranno sulla Scia il controllo amministrativo limitatamente agli aspetti della materia di competenza.
Nell’ambito della relazione tecnica, oltre ad essere descritti la distribuzione e la tipologia di locali e attrezzature e i flussi e i processi che vi si compiono, andranno dichiarati: tipologia e quanitativi di prodotto preparati su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale; giornate e orari di attività; destinazione dei prodotti.
A questo proposito andrà specificato se siano venduti ad altro operatore del settore alimentare o trasportati verso un esercizio di vendita funzionalmente connesso oppure se siano venduti direttamente al consumatore finale sul posto o in altro luogo. In caso di somministrazione sul posto (home restaurant) dovrà essere indicato il numero massimo di consumatori finali che possono essere contemporaneamente presenti.
La nota odierma richiama la precedente nota, del 6 aprile 2016, della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare relativa alle semplificazioni amministrative nelle attività di bed & breakfast. La nota dettava in modo articolato le indicazioni igienico sanitarie per evitare, nella preparazione dei cibi, i possibili rischi di contaminazioni degli alimenti. Inoltre venivano fornite informazioni sui casi in cui i titolari di b&b, che servono solo le prime colazioni, non sono tenuti alla notifica Scia all’Ulss. Eventualità che viene circoscritta ai casi in cui vengano serviti solo alimenti che presentano un rischio sanitario basso, quali i prodotti preconfezionati o preincartati oppure latte, caffè, thè, tisane; frutta e verdure fresche; bacon e uova cotti al momento; affettati, formaggi yogurth e burro; cereali e prodoti da formo senza farciture a base di uova crude. In tutti gli altri casi la notifica Scia è obbligatoria.
La nota del 28 dicembre 2016 e la nota del 6 aprile 2016
28 dicembre 2016 (a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto)