Con l’Ordinanza ministeriale 1 marzo 2013 “Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 11 aprile 2013. Il ministero della Salute ha disposto che la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica del Ministero della salute, venga integrata da una sezione per l’identificazione degli equidi ai fini sanitari, «al fine di garantire la tutela della sanità» e del benessere degli equidi, nonché i connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare». La decisione a fronte della necessità e dell’urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all’identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi. Scheda identificazione equide
C’è la necessità, si legge nell’ordinanza, di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell’anagrafe degli equidi ai fini dell’epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze. Un’anagrafe sanitaria degli equidi era stata annunciata allo scoppiare dello scandalo horsegate, alla luce anche della raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio 2013, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri di un piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale etichettati come contenenti carni bovine, nonché controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone. La mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animali con la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti
La sezione della “BDN” e’ aggiornata dai dati inseriti nella banca dati dell’anagrafe equina di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi della presente ordinanza.
Identificazione sanitaria degli equidi
Il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati: procede all’identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011; rilascia la scheda identificativa di cui all’allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti; registra nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, i dati relativi all’identificazione dell’animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
Qualora il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e’ registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell’Autorità giudiziaria.
Le spese per l’identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario. Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi . Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali e’ prevista la deroga di cui all’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall’evento. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 puo’ essere prodotto anche in modalita’ elettronica, utilizzando l’apposita funzionalita’ presente nella “BDN” del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalita’ l’obbligo di cui al comma 1 e’ da ritenersi assolto. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.
Controlli sull’identificazione degli equidi al macello
L’operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell’ispezione ante mortem dell’animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilita’ degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio
L’ordinanza, ha validità di 12 mesi a decorrere dal 12 aprile 2013
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 12 aprile 2013 – riproduzione riservata