Giovanni Negri. Alla fine la depenalizzazione è cosa fatta. Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, i testi dei due decreti legislativi che, sul filo di lana (la scadenza era fissata per martedì), danno corso alla delega contenuta nella legge n. 67/14. In base alle stime fatte dal ministero della Giustizia sono una sessantina le fattispecie che escono dall’area della rilevanza penale per essere sanzionate solo in via amministrativa.
Quanto all’impatto sui fascicoli, è difficile quantificarlo adesso, però da via Arenula, solo per il reato di omesse ritenute al di sotto della soglia di 10.000 euro si parla di migliaia e migliaia di fascicoli che non verrebbero più trattati sul piano penale e di 30.000 procedimenti al Gip per alcuni reati di competenza del giudice di pace (ingiurie, soprattutto, e poi sottrazione di cose comuni e appropriazione di cose smarrite) .
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, ha fatto riferimento non solo all’alleggerimento dei carichi di lavoro per gli uffici, in particolare per le Procure alle prese comunque con un obbligo, sia pure temperato di esercizio dell’azione penale, ma anche alla riduzione del numero delle prescrizioni e al maggiore gettito per lo Stato. Su quest’ultimo fronte, in realtà, il mix è tra maggiori entrate che arriveranno dalla previsione dell’applicazione di una sanzione pecuniaria civile da affiancare in alcuni casi al risarcimento del danno e risparmi che arriveranno da un minore numero di procedimenti soggetti al patrocinio a spese dello Stato.
Ma sulle questioni aperte il Consiglio dei ministri ha deciso di non decidere, rinviando per il momento alla discussione parlamentare l’approfondimento. Alla fine della quale, però, prima di licenziare definitivamente i testi, una scelta andrà fatta e sciolto in un senso o nell’altro il nodo della rilevanza penale da lasciare o cancellare agli attuali reati di clandestinità, mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di piante da cui derivare stupefacenti e disturbo del riposo delle persone.
Con il primo decreto legislativo si provvede a depenalizzare i reati sanzionati con la sola pena pecuniaria contenuti in leggi speciali e di alcuni previsti dal Codice penale (per esempio gli atti osceni, che verranno puniti con un massimo di 30mila euro invece dei tre anni di carcere, e quelli contrari alla pubblica decenza, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, l’abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive).
Prevista la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.
Nel secondo decreto trova spazio l’abbinamento della misura pecuniaria civile al risarcimento del danno per una serie di reati. La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato. Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro.
Raddoppia, invece, la sanzione civile prevista per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Il regime transitorio. Revoca delle sentenze già pronunciate. Gli atti passano agli uffici della Pa
Per una volta l’intervento del ministero della Giustizia si preoccupa di disciplinare anche la fase transitoria. Tenendo presente che alla sanzione penale si sostituirà quella amministrativa. Così, al momento dell’entrata in vigore dei decreti, la sostituzione si applicherà anche alle violazioni commesse in una data anteriore, a patto che il procedimento penale non sia già stato definito in maniera irrevocabile. Tuttavia anche in quest’ultimo caso, l’entrata in vigore dei decreti non rimarrà senza conseguenze: toccherà, infatti, al giudice dell’esecuzione procedere alla revoca della sentenza o del decreto dichiarando che il fatto non è più previsto come reato.
Nel caso di procedimento ancora in corso l’autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione; la richiesta e il decreto del giudice che la accoglie possono avere a oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, se l’imputato o il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. Quest’ultima notifica gli estremi della violazione agli interessati entro il termine 90 giorni. Entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta (50%).
G.Ne – Il Sole 24 Ore – 14 novembre 2015