Approda finalmente alla Camera dei Deputati il cosiddetto “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – AC 2093), licenziato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2013 e che contiene disposizioni in materia ambientale, alcune delle quali di profondo interesse per il settore agricolo.
Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, l’articolo 29 che disciplina la fattispecie della combustione controllata dei residui di potatura sul luogo di produzione. Preso atto del divario tra le previsioni normative e le usuali pratiche agricole locali e del contrasto interpretativo ed applicativo in materia, la norma prevede che i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e di salvaguardia della salute umana.
La disposizione, fortemente sollecitata da Coldiretti e condivisa anche dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Corpo forestale dello Stato, ha lo scopo di risolvere l’annoso problema legato alla necessità di distinguere le usuali attività di gestione controllata in campo dei residui vegetali rispetto alle attività di smaltimento illecito di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato mediante bruciatura, che sono condotte penalmente sanzionabili.
Tra gli altri provvedimenti di interesse, l’articolo 1 intende apporta semplificazioni nelle procedure per l’organizzazione e la gestione degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzate anche a rendere più snella ed efficiente l’azione istituzionale degli stessi ed una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.
L’articolo 10 disciplina l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, rendendo obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto green public procurement) ed inserendo tra questi anche gli acquisti relativi al settore “cibo”. In tale contesto, vengono introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare la gestione e la destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.
L’articolo 11 ha lo scopo di riconoscere incentivi ai consumatori, alle aziende ed agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati dalle raccolte differenziate post consumo, in modo da promuovere il recupero, il riciclo ed il riutilizzo di materiali. Nella relazione di accompagnamento, è precisato che uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali, ma anche di ridurre il consumo di materie prime, con la conseguenza immediata di determinare un uso razionale di risorse scarse, un minor utilizzo di energia e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra. L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato, in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati.
L’articolo 23 reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a elevato rischio idrogeologico ed introduce un meccanismo per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere e immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrologico elevato e, cioè, le zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza delle risorse naturali.
Il disegno di legge, presentato il 12 febbraio, ha iniziato l’iter Commissione lo scorso 18 marzo. Visto il contesto di riferimento e la complessità delle tematiche disciplinate, il provvedimento è destinato, prevedibilmente, ad essere integrato e modificato nel corso dei lavori parlamentari.
Combustione controllata in campo, il Veneto dice sì
Dopo alterne vicende legate ad interpretazioni discordanti e contraddittorie della normativa vigente, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, nell’ambito del Progetto di legge finanziaria 2014, un emendamento finalizzato a disciplinare la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali.
La disposizione ha lo scopo di distinguere le attività di gestione controllata in campo dei residui vegetali effettuata dalla imprese agricole nell’ambito delle normali prassi e consuetudini aziendali rispetto alle attività di smaltimento illecito di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato mediante bruciatura, che costituiscono, invece, fattispecie penalmente sanzionabili.
La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, consente, quindi, la combustione controllata di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate, è rimessa ai Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio e nell’ambito dei propri regolamenti di polizia rurale, la definizione della disciplina per lo svolgimento delle operazioni, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottarsi.
Nelle more dell’adozione o dell’adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale, la norma consente lo svolgimento delle attività di combustione controllata nel rispetto delle seguenti prescrizioni, che costituiscono i requisiti minimi uniformi cui i Comuni, comunque, devono conformarsi: le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento; le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia; le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
La norma approvata dalla Regione Veneto – che anticipa, riproducendone i contenuti, la disposizione attualmente in discussione alla Camera dei deputati nell’articolo 29 del cosiddetto “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – AC 2093) – risulta essenziale e strategica in un contesto di riferimento confuso e contraddittorio, in cui le imprese agricole sono esposte a possibili contestazioni ed all’applicazione di inique sanzioni.
Il Punto Coldiretti – 27 marzo 2014