L’Inps, con il Messaggio n. 4074 / 2018 , ha fornito indicazioni circa il congedo straordinario per assistenza al coniuge convivente o al figlio con disabilità in situazione di gravità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 24, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001.
La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
A seguito, pertanto della decisione della Corte costituzionale, i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, dell’indicato decreto legislativo.
Infatti, viene segnalato al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
L’istituto previdenziale, correttamente, rammenta, inoltre, che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che: «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
Sulla base di quanto disposto, l’unito civilmente è quindi incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001.
Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del D.Lgs n. 151/2001, dovranno essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave .
Le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio attuale si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali però non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
IL SOLE 24 ORE SANITA