Non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con le OO.SS anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 14511/13.
Il caso
Un sindacato quadri del credito cooperativo aveva presentato ricorso contro una sentenza di appello in cui non veniva considerata condotta antisindacale il comportamento di una banca, la quale aveva sostituito il trattamento in precedenza applicato, frutto di un accordo (tra gli altri) con il ricorrente, con un altro trattamento concordato con altri sindacati, tra i quali non viera quello ricorrente, imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante, nonostante l’esplicito diniego espresso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nell’attuale sistema normativo dell’attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni. Pertanto, per gli Ermellini, può configurarsi l’ipotesi di condotta antisindacale prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa. Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio di parità di trattamento solo per i lavoratori (art.15), per i sindacati fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale (art. 19). Tale criterio non impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, né tanto meno impone l’estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni dell’esercizio dell’attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – La Stampa – 17 novembre 2013