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Il Giappone autorizzato ad importare carne bovina fresca nell’Ue

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65 dell’ 8 marzo 2013 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione del 7 marzo 2013 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche.  

Il regolamento (UE) n.206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione di animali vivi e di carni fresche.

Le carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate solo se provenienti da territori o da regioni di paesi terzi elencati nella parte 1 dell’allegato II di tale regolamento.

Il Giappone aveva già chiesto in precedenza di essere inserito nell’elenco dei paesi importatori di carni bovine fresche nell’Unione, ma la sua introduzione era stata rimandata poiché nel 2010 nel paese si sono verificati casi di afta epizootica. In seguito la malattia è stata debellata e l’intero territorio giapponese è stato riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie) indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione. Il Giappone ha così nuovamente chiesto di essere inserito nell’elenco dei paesi terzi autorizzati ad importare carni bovine fresche nell’Unione. La Commissione una volta verificato che il Giappone offre adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali ha ritenuto opportuno autorizzare l’importazione e di modificare di conseguenza l’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n.206/2010.

Vai al Regolamento (UE) n.196/2013

sicurezzaalimentare.it – 9 marzo 2013

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