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Il personale trasferito a titolo di mobilità non deve ripetere il periodo di prova: non è un nuovo lavoro ma prosegue il precedente rapporto

La domanda. Nel contratto individuale di un dirigente, già collocato in disponibilità da altra amministrazione ed assegnato ad un nuovo ente a seguito delle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del Dlgs n. 165/2001, è possibile inserire la clausola relativa al periodo di prova?

La risposta dell’Aran. Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

 a) come evidenziato in materia anche dal dipartimento della Funzione pubblica, nelle diverse ipotesi di mobilità, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro ma, più semplicemente, prosegue, con un nuovo e diverso datore di lavoro, il precedente rapporto;

b) proprio in considerazione di tale aspetto (la mancata costituzione di un nuovo rapporto di lavoro), la disciplina dei vigenti contratti collettivi (anche del personale con qualifica dirigenziale) non sembra consentire che il personale trasferito a titolo di mobilità debba ripetere il periodo di prova presso la nuova amministrazione;

c) poiché i dirigenti in mobilità non devono ripetere il periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro, conseguentemente, non è possibile applicare loro neppure la previsione dell’articolo 15, comma 9, del Ccnl del 10 aprile 1996. (Comparto Regioni e Autonomie locali)

Enti locali&Pa, quotidiano del Sole 24 Ore – 20 gennaio 2015

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