Il decreto ministeriale 5 giugno 2012 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 ottobre relativo ai controlli che la Covip deve effettuare sulle casse di previdenza professionali disciplinate dai Dlgs 509/94 e 103/96 genererà una serie di adempimenti per queste ultime nonché alcune nuove attività per l’autorità di vigilanza.
Entro il 30 giugno di ogni anno gli enti di previdenza dovranno comunicare alla Covip tutte le informazioni rilevanti (aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio posseduto. Successivamente la Covip, dovrà, entro il 31 ottobre, inviare al ministero del Lavoro, nonché a quello dell’Economia una relazione dell’attività di controllo effettuata. La relazione dovrà riportare una descrizione della politica di investimento adottata da ciascun ente, delle attività di monitoraggio del rischio organizzate, con particolare riferimento all’analisi di coerenza tra gli investimenti effettuati e gli impegni assunti nei confronti degli iscritti. La relazione dovrà altresì evidenziare la composizione del patrimonio posseduto, il risultato della gestione finanziaria, gli advisor e i gestori coinvolti, la banca depositaria presso la quale tutte le risorse sono accantonate nonché il tasso annuo di rendimento medio ottenuto nell’ultimo quinquennio e quello previsto in futuro.
Nel nuovo contesto, così come a seguito di diverse delibere ultimamente emanate dalle autorità di vigilanza, particolare attenzione è rivolta al livello di rischio corso dagli enti attraverso gli investimenti effettuati. In tale ottica in futuro risulterà determinante per gli enti di previdenza dotarsi di tutte le strutture più adeguate per monitorare la strategia degli investimenti adottata, per analizzare l’impatto economico dei rischi corsi, per verificare la sostenibilità di lungo termine del sistema eccetera. In diversi casi gli enti saranno altresì portati a selezionare una banca depositaria, al momento non sempre presente.
La Covip, per contro, dovrà organizzare la propria attività di vigilanza partendo dal presupposto che le caratteristiche degli enti di previdenza sono sostanzialmente differenti dalla maggior parte dei fondi pensione ex Dlgs 124/93. Gli enti di previdenza, infatti, sono in definitiva dei programmi del tipo a prestazione definita, i fondi pensione complementari sono invece del tipo a contribuzione definita.
L’effetto dei potenziali rischi produce un impatto completamente diverso nelle due categorie di programmi. Negli enti di previdenza, infatti, tutti i rischi sono sostenuti dall’ente stesso che dovrà procedere a una gestione diretta degli squilibri che eventualmente dovessero verificarsi. Nei fondi pensione, invece, tutti i rischi sono sostenuti dagli iscritti.
In tale ottica risulterà necessario che Covip introduca specifici ulteriori controlli rispetto a quelli attualmente stabiliti che tengano conto delle peculiarità degli enti di previdenza.
Il sole 24 Ore – 4 novembre 2012