La verifica degli sforamenti su due periodi d’imposta può far considerare non presentate anche dichiarazioni non dovute.
L’utilizzo del vecchio redditometro da parte degli uffici terminerà, in gran parte dei casi alla fine di quest’anno. Decadendo, infatti, il 31 dicembre prossimo, l’azione di accertamento per il periodo di imposta 2008, i successivi controlli che riguarderanno gli anni 2009 e successivi non potranno che essere svolti con le nuove regole sull’accertamento sintetico.
Tuttavia, proprio in prossimità della scadenza di fine anno, alcuni uffici stanno procedendo alle rettifiche sulla base del vecchio strumento non solo per contestare maggiori redditi per l’anno 2008 (circostanza evidentemente del tutto normale) ma anche per il precedente periodo 2007.
In particolare si fa riferimento alle ipotesi in cui per l’anno 2007 il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione sia perché non aveva conseguito redditi da dichiarare sia perché, essendo lavoratore dipendente o pensionato, aveva ricevuto il Cud dal datore di lavoro. Si verifica così che gli uffici, in base alla precedente versione dell’articolo 38 del Dpr 600/73, hanno chiesto negli scorsi mesi le giustificazioni del caso ai contribuenti per redditi conseguiti negli anni 2007 e 2008. Questi redditi sono stati determinati non sulla base di elementi certi ma derivano dall’applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella riferita alla disponibilità di determinati beni (per esempio auto e casa). A fronte di non convincenti giustificazioni di parte e in presenza di una differenza tra quanto emerso e quanto dichiarato in misura superiore al 20% per due anni di imposta consecutivi, hanno proceduto alla rettifica dell’anno 2008.
La circostanza, che merita riflessione, è che ove tali asseriti maggiori redditi interessino, per il 2007, un contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi ritenendo di non aver l’obbligo di farlo (e non per sottrarre redditi all’erario), gli viene contestata l’omessa presentazione e quindi l’accertamento riguarda anche tale periodo di imposta. Infatti questa annualità non risulterebbe ancora oggetto di decadenza stante l’omessa presentazione della dichiarazione, per la quale l’amministrazione può procedere all’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la medesima dichiarazione non è stata presentata. Si tratta, in sostanza, di comprendere se per effetto di un maggior reddito individuato, non sulla base di dati certi, ma su indici forfetari di spesa senza alcun altro riscontro ulteriore, sia possibile sostenere che per quel determinato anno il contribuente avesse l’obbligo comunque di presentare la dichiarazione.
L’interpretazione degli uffici appare decisamente sfavorevole al contribuente. In effetti non si è di fronte a contribuenti che non hanno omesso di dichiarare particolari redditi ma, in varie ipotesi hanno la responsabilità di aver detenuto un automezzo o un immobile, il cui possesso, in base al vecchio redditometro, determina un reddito conseguito: da qui scatterebbe, secondo l’amministrazione, anche l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Peraltro in vari casi si tratta di lavoratori dipendenti/per i quali ci sarebbe da valutare se il Cud ricevuto dal datore di lavoro, non faccia venir meno l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione. Basti pensare, ad esempio, ancorché riferito ai condoni, che la stessa agenzia delle Entrate nella circolare 12/2003, ha sostenuto che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dal sostituto d’imposta mediante il Cud la dichiarazione si considera presentata. Va da sé che in tutti questi casi, considerando la dichiarazione non omessa, sarebbe decaduta la potestà degli uffici di contestare maggiori imponibili per il periodo di imposta 2007.
Il Sole 24 Ore – 16 novembre 2013