Il TAR per il Lazio (sezione seconda ter) ha recentemente accolto l’istanza di un piccolo allevatore di bovini che si è opposto all’ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria con la quale il Sindaco del suo Comune gli aveva ordinato di provvedere all’allontanamento immediato di tutti gli animali nonché alla pulizia delle aree e degli immobili ove gli stessi erano detenuti e ciò a causa dei rilevati presunti “gravi inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla detenzione di animali”.
Il Tar, nell’accogliere il ricorso, ha considerato che l’ordinanza contingibile ed urgente è stata adottata senza porre in essere alcun tipo di accertamento circa i possibili danni e/o pericoli che l’allevamento del ricorrente avrebbe potuto arrecare alla salute pubblica.
Ha quindi concluso che l’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza di specifici presupposti: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere “extra ordinem” del potere sindacale.
Pertanto “una ordinanza contingibile ed urgente può trovare giustificazione solo in una situazione di pericolo attuale per l’incolumità pubblica non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento e non può essere adottata per conferire assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti dalle situazioni in atto di pericolo che deve essere perseguito mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2002, n. 1490)”.
Fonte Fnovi – 21 gennaio 2016