Via libera all’uso dei lampeggianti e delle sirene anche sui veicoli impegnati nel recupero degli animali feriti. Ma per chi abusa dei dispositivi di emergenza sono in arrivo multe salate. Sono queste le principali novità in materia di soccorso veterinario confermate dal Ministero dei trasporti con la circolare n. 15465/div3/c del 1° luglio 2015.
L’uso dei dispositivi supplementari di allarme sui veicoli è disciplinato dall’art. 177 del codice stradale che ora, dopo l’innesto operato dalla legge 120/2010, ammette anche i servizi urgenti a tutela degli animali feriti. Con il dm 9 ottobre 2012, n. 217, sono state stabilite le nuove modalità operative che interessano le ambulanze, i mezzi di soccorso e quelli di vigilanza zoofila. Ma anche i veicoli privati, a certe condizioni. Questo dm è stato integrato con le linee guida del ministero della salute e dalle istruzioni dettagliate del ministero dei trasporti.
Il recupero degli animali può infatti avvenire con svariate tipologie di veicoli. Ma anche i privati che si troveranno a dover trasportare un animale ferito potranno fare uso del clacson in analogia a quanto già previsto dall’art. 156 del Cds per il trasporto delle persone in pericolo. Le tipologie dei veicoli che possono utilizzare sirene e lampeggianti per animali sono le autoambulanze veterinarie, i veicoli della protezione animali e di servizio autostradale. Per quanto riguarda le autoambulanze possono essere immatricolate ad uso proprio e in uso di terzi per noleggio con conducente. I mezzi adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila non sono soggetti a particolari verifiche tecniche e possono essere immatricolati esclusivamente ad uso proprio. Stesse considerazioni per i mezzi utilizzati per il recupero degli animali in ambito autostradale. In ogni caso sirene e lampeggianti, anche se regolarmente installati, potranno essere attivati solo in determinate circostanze ovvero se l’animale trasportato ha particolari patologie. La polizia stradale perseguirà ogni abuso in tal senso richiedendo ai trasportatori documentazione idonea a documentare l’urgenza del trasporto e l’uso dei dispositivi di allarme.
ItaliaOggi – 17 agosto 2015