Con un decreto legge, approvato in Cdm venerdì 19 marzo insieme al Dl Sostegni, il ministero della Giustizia ha “abrogato l’abrogazione” disposta dal decreto legislativo n.27 del 2 febbraio, facendo rientrare in vigore l’articolo 5 della legge 283 del 1962. Questo l’annuncio contenuto nel comunicato stampa della presidenza del Consiglio. “Il Consiglio dei Ministri- vi si legge – su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Le norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. L’articolo 5 della legge 283, lo ricordiamo, vieta la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione o con cariche microbiche superiori ai limiti o invase da parassiti o con l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati o che contengano residui chimici tossici per l’uomo. E considera, doverosamente, tali atti come un reato. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo – prevista per il 26 marzo – questi fatti sarebbero invece divenuti perseguibili solo a titolo di illecito amministrativo pecuniario, estinguibile con poche migliaia di euro. Un intervento in extremis e d’urgenza quello del Governo, basato sull’ovvia constatazione (così hanno scritto gli uffici del ministro Cartabia) che l’abolizione avrebbe lasciato i cittadini privi di tutele importanti per la loro salute. In attesa di conoscere nel dettaglio il testo del nuovo decreto, rimane da capire di chi sia stata la responsabilità di quel pericoloso e inquietante colpo di mano. Nella versione del decreto legislativo n.27 del 2 febbraio inviata al Parlamento, infatti, l’abrogazione dell’articolo 5 della legge 283/1992 non era prevista. Disposizione comparsa invece nella versione definitiva del decreto legislativo, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’11 marzo scorso.
Sui reati alimentari il governo fa marcia indietro
Il Sole 24 Ore, Giovanni Negri. Alla fine è servito un decreto legge su misura per evitare il patatrac. Il Consiglio dei ministri di venerdì sera ha dato il via libera a uno scarno, 3 articoli, intervento d’urgenza per mettere una toppa alla depenalizzazione degli illeciti alimentari la cui entrata in vigore è fissata tra pochi giorni, il prossimo 26 marzo. Per effetto di un recentissimo decreto legislativo, il n. 27 del 2021, avente per oggetto il recepimento di un regolamento comunitario, a uscire dall’area della rilevanza penale, restando punibili solo sul piano amministrativo, sarebbero trasgressioni significative in materia di conservazione degli alimenti, di somministrazione degli stessi, di adulterazione attraverso additivi chimici.
Questo sarebbe l’effetto sul piano pratico della cancellazione su quello giuridico della legge n. 283 del 1962 che, quindi, da quasi sessant’anni disciplina la materia. Il tutto in spregio alla necessità di tutela, tanto più in un momento così particolare, del diritto alla salute del cittadino consumatore.
La stessa Corte di cassazione ha, nelle ultime ore, fotografato in termini di forte perplessità la situazione che si sarebbe venuta a creare, chiarendo che l’effetto immediato dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo sarebbe di abolitio criminis, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 del Codice penale, che andrebbe escluso l’obbligo, sul piano metodologico, del giudice, in qualsiasi grado di giudizio, di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa per le decisioni del caso, dopo avere sancito sul piano penale il proscioglimento per ius superveniens.
Non solo, dalla Cassazione viene puntualizzata tutta una serie di criticità che mina la stessa tenuta costituzionale del decreto. Soprattutto sul piano del rispetto della delega, cristallizzata nelle Legge comunitaria del 2019 a monte del decreto legislativo che ha recepito a valle il regolamento Ue 2017/625. Per la Cassazione, infatti, il regolamento comunitario non imponeva affatto la necessità di abrogazione delle disposizioni di tutela penale della legge del 1962.
Ora il Governo prende atto della situazione di fortissima riduzione delle forme di tutela che si potrebbe concretizzare di qui a pochi giorni e di fatto ripristina la situazione precedente al decreto legislativo. «Senza questo intervento – avverte la Relazione al testo – che evita l’abrogazione degli illeciti penali e amministrativi, si produrrebbe l’effetto di lasciare settori importanti per la salute dei consumatori del tutto privi di tutela. Effetto certamente non voluto, quanto meno perché non previsto dalla legge delega in forza della quale il decreto legislativo è stato adottato e non accompagnato nel decreto da interventi di natura sanzionatoria idonei a incidere sui medesimi ambiti»
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