Le prestazioni di profilassi rese dai medici veterinari incaricati come consulenti esterni dall’Asl sono sempre soggette ad Iva con aliquota ordinaria. In primo luogo, l’esenzione Iva spetta per le sole prestazioni, mediche e paramediche, rese alla persona nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie. Inoltre, in base alle norme che attribuiscono specifiche qualità ai dirigenti veterinari operanti a tutela della salute pubblica, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva riguarda solo le prestazioni rese direttamente da personale stabilmente dipendente e non anche da liberi professionisti esterni non titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza. Così la Ctr Sicilia 3359/7/2017 (presidente e relatore Gennaro).
Il contenzioso
Un medico veterinario, già titolare di contratto di prestazioni libero professionali con l’Asl della sua zona da rendersi in attuazione di un progetto finalizzato ai controlli sul territorio per le malattie infettive degli animali, emette per il 2007 fatture in regime di esenzione Iva. L’amministrazione, a seguito di controllo, ritenendo che le prestazioni vadano assoggettate all’aliquota ordinaria del 20% – vigente ratione temporis – gli recupera tutta l’Iva non indicata in fattura.
Il professionista si oppone allora davanti alla Ctp, sostenendo che le prestazioni di profilassi rese dai medici veterinari incaricati sono esenti da Iva, in quanto poste in essere non in forma privata bensì pubblica, ossia con atti amministrativi di incarico formale da parte dell’Asl.
Per il Fisco, invece, il contribuente avrebbe potuto operare senza assoggettare a Iva le prestazioni se queste fossero state rese in qualità di dipendente a tempo indeterminato dell’Asl e non, come nel caso esaminato, in qualità di professionista esterno.
La sentenza
Il giudizio di merito si chiude con la Ctr che dà ragione per contro all’amministrazione sotto due diversi profili tra loro alternativi:
il numero 18 dell’articolo 10 del Dpr 633 del 1972, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 30 della legge 428/1990, ha delimitato il trattamento delle esenzioni Iva alle sole prestazioni, mediche e paramediche, rese alla persona nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e quindi le prestazioni dei medici veterinari, in quanto non rivolte alla persona, sono normalmente soggette all’aliquota Iva ordinaria;
l’articolo 14 della legge 833/1978 e poi la legge 502/ 1992, che attribuiscono entrambe specifiche qualità ai dirigenti veterinari incardinati nei ruoli delle Asl operanti in veste di pubblica autorità attraverso prestazioni veterinarie rese a tutela della salute pubblica, consentono di ritenere escluse (fuori campo Iva) tali prestazioni solo se effettuate a mezzo di personale stabilmente dipendente e non anche attraverso liberi professionisti esterni, che come tali non sono possono essere titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza.
Il Sole 24 Ore – 11 dicembre 2017