Entro ottobre la decisione sulle risorse necessarie. Restano tassati i fabbricati di pregio, iscritti al Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 Aliquota-base 0,4 per mille
Il decreto legge approvato ieri dal Governo mette il timbro dell’ufficialità sulla cancellazione dell’acconto dell’Imu. Le somme che non sono state versate a giugno su 19,7 milioni di prime case non dovranno più essere pagate. Sul saldo di dicembre, invece, non c’è ancora una norma di legge, ma l’impegno politico a trovare entro metà ottobre le risorse necessarie ad azzerare per tutto il 2013 l’Imu sull’abitazione principale.
Il testo entrato ieri pomeriggio in Consiglio dei ministri, comunque, non interviene sulla definizione di «abitazione principale». Quindi, per individuare con esattezza gli immobili che in prospettiva saranno esenti dall’imposta, occorre partire dalla definizione legislativa contenuta nel decreto salva-Italia (articolo 13, Dl 201/2011) e dagli orientamenti interpretativi e di prassi (si vedano anche le schede in pagina).
Ai fini Imu, l’abitazione principale è l’unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. I requisiti della residenza e della dimora abituale devono coesistere (il Dl introduce un’eccezione per gli appartenenti a Forze armate e di polizia). Così, non è considerata abitazione principale la casa posseduta nel Comune in cui il proprietario lavora, se questi ha conservato la residenza anagrafica altrove. L’abitazione principale, poi, non va confusa con l’unica casa posseduta da un soggetto che però risiede in un altro immobile (in affitto, per esempio).
L’abitazione principale deve inoltre essere un’unica unità immobiliare: in presenza di due abitazioni contigue e autonomamente accatastate, una sola è esente anche se entrambe sono unitariamente adibite a dimora della famiglia. Per applicare l’esenzione occorre l’accatastamento unitario dei due immobili. La situazione dovrebbe essere diversa se l’accatastamento unitario fosse impedito dalla distinta titolarità degli immobili (per esempio, uno del marito e l’altro della moglie). Dovrebbe bastare l’accatastamento unitario fatto «ai soli fini fiscali», cui si attribuiscono due rendite considerando le due abitazioni come porzioni di unica unità immobiliare.
Insieme a ogni abitazione principale sono agevolate le sue pertinenze: nel limite, però, di un’unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2 (magazzini, soffitte e cantine), C/6 (box auto) e C7 (tettoie), per un massimo quindi di tre. Non rileva il loro eventuale accatastamento autonomo. Se una di esse è accatastata con l’abitazione, va trattata come tale. Qui i Comuni non hanno potere regolamentare.
L’immobile a uso gratuito di un parente non si considera abitazione principale, neanche in presenza di clausole regolamentari del Comune, a differenza di quanto accadeva con l’Ici.
Inoltre, la qualifica di abitazione principale va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali sussistono le condizioni di legge. A questi fini, un periodo di almeno 15 giorni si considera pari a un mese. Così, per chi cambia residenza per esempio il 20 novembre, la vecchia abitazione principale sarà esente – in prospettiva – per tutto il mese di novembre.
Restano tassate le prime case iscritte in catasto nelle categorie di pregio (A/1, A/8 e A/9), che già hanno versato l’acconto di giugno. In questi casi, l’aliquota base è 0,4%, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2 per cento. La detrazione base è di 200 euro, ma i Comuni possono elevarla, anche in modo differenziato in funzione delle condizioni economiche dei possessori. La detrazione base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell’abitazione, anche se non a carico dei genitori. La maggiorazione per i figli può arrivare fino a 400 euro e al momento è prevista solo per il 2013.
Il Sole 24 Ore – 29 agosto 2013