In Italia da quest’anno sono scattati i primi licenziamenti per colpa di facebook. E comunque usare il social network durante l’orario di lavoro può comportare sanzioni disciplinari
Anche in Italia da quest’anno sono scattati i primi licenziamenti per colpa di facebook. E’ successo a Roma alla Cassa nazionale di previdenza dei commercialisti, in cui un dipendente è stato licenziato per un commento azzardato rivolto al proprio datore di lavoro. Ma succede anche nelle realtà più piccole, dove gli avvocati raccontano i primi casi e i lavoratori ne subiscono le conseguenze.
Troppo presto per tracciare un bilancio della giurisprudenza, (la maggior parte dei procedimenti sono ancora nelle prime fasi processuali), ma gli orientamenti giurisprudenziali possono in linea di massima già essere previsti.
All’utilizzo dei social network in generale dovrà essere applicata la disciplina vigente per l’utilizzo di internet sui luoghi di lavoro. Il collegamento quotidiano alla rete, e pertanto anche a facebook, per più ore al giorno, in assenza di necessità lavorative integra per i giudici giusta causa di licenziamento. Lo hanno stabilito sia le corti di merito che di legittimità, a prescindere dalle ore di connessione (da due ore fino a mezz’ora al giorno su un lungo periodo di monitoraggio). A disposizione del lavoratore poche arme di difesa, soprattutto quando si muove su facebook che permette la tracciabilità degli accessi. Su tutte, cercare di dimostrare di aver usato il pc durante la pausa pranzo, ma potrebbe non bastare. La legge tutela i beni aziendali, anche da eventuali attacchi di virus, che possono essere veicolati da un uso personale della rete.
A Genova un dipendente è stato licenziato in tronco perché usava per fini personali il collegamento a internet del cellulare aziendale. Il tribunale ha dato ragione al datore di lavoro: l’utilizzo scriteriato della rete può essere giusta causa di licenziamento, anche se avviene da uno smartphone (Trib. Genova 2 maggio 2005). Massima attenzione anche alle critiche rivolte al proprio capo.
Oltre al licenziamento, se le offese sono gravi, può scattare la querela per diffamazione che si somma al pagamento dei danni subiti. Lo sa bene un giovane di Monza che non ha perso il lavoro, ma la fidanzata. La pubblicazione di messaggi diffamatori su facebook nei confronti della sua ex gli è costato però 15mila euro di risarcimento a titolo di danno morale.
In questa occasione il giudice ha ammonito gli iscritti al popolare social network, stabilendo che “coloro che si iscrivono a facebook sono ben consci delle grandi potenzialità offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono” (Tribunale di Monza, IV sez. civile, 2 marzo 2010 n.770). Il messaggio è chiaro, non resta che adeguarsi.
È di oggi la notizia delle proteste da parte del consiglio francese del culto musulmano per la pagina pubblicato sul social network Facebook in cui si invitano gli internauti “a sgozzare i musulmani al posto dei montoni” il 6 novembre, durante la festa dell’Aid El-Adha (festa del sacrificio). “E’ un appello all’omicidio che rischia di provocare un nuovo Oslo”, la strage commessa dall’estremista Anders Behring Breivik in Norvegia, ha affermato Abdallah Zekri, presidente dell’Osservatorio degli atti islamofobici al Cfcm, istanza rappresentativa dell’Islam in Francia. Zekri ha chiesto anche la cancellazione “immediata” della pagina postata sul social network e annunciato la decisione del Cfcm di denunciare l’episodio alla procura francese.
Usare facebook durante l’orario di lavoro può comportare sanzioni disciplinari sia nel settore pubblico sia nel privato
Usare facebook durante l’orario di lavoro può comportare sanzioni disciplinari sia nel settore pubblico sia privato. Si può arrivare fino al licenziamento se la connessione è ripetuta e implica un calo nel rendimento e nella prestazione lavorativa complessiva.
Legalmente non esiste un limite quantitativo che fa scattare la perdita del posto. Si può andare da da licenziamenti leciti irrogati per accessi ripetuti di oltre due ore al giorno, fino a collegamenti di mezz’ora al giorno, se monitorati per un lungo periodo.
L’utilizzo dei social network è più insidioso. Le sanzioni, sul piano teorico, possono scattare anche se il profilo è inattivo, ma tenuto costantemente aperto sul pc aziendale.
Il sistema di notifiche e l’avviso dei messaggi in arrivo possono distrarle ripetutamente il lavoratore, dando luogo a condotte sanzionabili. Per i dipendenti pubblici il rischio è maggiore.
A Forlì quest’anno cinque dipendenti pubblici sono stati indagati per peculato per aver usato facebook durante l’orario di lavoro. Non importa che il lavoratore abbia con la sua condotta comportato un danno patrimoniale all’ente pubblico di appartenenza perché oggetto di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, che può essere compromesso anche da un uso privato degli strumenti informatici a disposizione (Tra le tante, v. Cassazione penale sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20326).
Un dipendente pubblico, inoltre, può essere tenuto anche al risarcimento del danno per mancato svolgimento dell’attività lavorativa durante l’orario di lavoro. E’ successo a dirigenti costretti a versare all’erario migliaia di euro per le connessioni personali.
Il raggiungimento delle obbligazioni di risultato non libera i dipendenti pubblici dall’obbligo giuridico di utilizzare il tempo residuo per fini istituzionali, soprattutto se ricoprono una posizione di vertice.
Ma per i lavoratori sono in arrivo anche nuovi rischi. Nel mirino delle aziende finiscono sempre più i commenti pubblici scritti sulle bacheche dei social network. Segretarie che pubblicano le proprie di dimissioni su facebook, definendole doverose, dirigenti che mettono sulla piazza virtuale gli attriti aziendali, stagisti che pubblicano foto delle feste di ufficio, tutti a rischio contestazione e non solo. Sia nel settore privato sia nel pubblico si può arrivare anche a una condanna per diffamazione aggravata. Il diritto all’immagine aziendale viaggia su internet e sempre più spesso diventa un patrimonio da tutelare, anche nelle sedi giudiziarie.
Rientra tra i diritti del datore di lavoro disciplinare l’utilizzo delle applicazioni informatiche
Anche le aziende italiane stringono sui social network. Passata l’euforia iniziale, grosse società e colossi bancari hanno bloccato l’accesso di molte applicazioni di internet in azienda. In tempi di crisi, la produttività non conta. Se si hanno ore libere a disposizione, si devono destinare all’azienda. Bannati allora facebook e twitter, ma anche chat e sistemi di videoconferenza non strettamente utili per finalità lavorative.
Legalmente si può fare: rientra tra i diritti del datore di lavoro disciplinare l’utilizzo delle applicazioni informatiche, anche sui cellulari, fino a vietarle.
Tecnicamente può risultare controproducente, almeno nei casi in cui l’azienda fa della visibilità e della comunicazione il proprio core business.
E’ successo ad importanti aziende del settore della comunicazione che invece di mettere al bando i social media hanno preferito disciplinarli, dando delle regole ai propri dipendenti, così come già indicato dal Garante della Privacy con le linee guida del 1 marzo del 2007.
Il datore di lavoro dovrebbe, infatti, portare a conoscenza dei lavoratori, le modalità di utilizzo dei sistemi informatici a disposizione. In caso contrario, sarà difficile persino irrogare sanzioni disciplinari, senza il rischio di vedersele annullare in sede giudiziaria. A giocare un ruolo determinante saranno allora le scelte di policy aziendale. In ogni caso, al datore di lavoro è sempre concesso il diritto di effettuare controlli periodici sulla configurazione dei software dei pc aziendali e sulla cronologia delle esplorazioni.
Lo Statuto dei lavoratori vieta i controlli a distanza (come sarebbero quei software cosiddetti keylogger in grado di captare tutti i file in entrata e in uscita e di inviarli a un pc remoto), ma non quelli meno invasivi sulle tipologie di connessione
L’adozione di accorgimenti di “filtraggio” ha consentito a molte aziende di evitare a priori controlli e sanzioni indesiderate. Ciononostante non sono mancate le contestazioni disciplinari anche in Italia. Molte aziende sono corse ai ripari, organizzando corsi per i propri dipendenti e affiggendo nelle bacheche aziendali norme e raccomandazioni sul corretto utilizzo di internet. Si va dal divieto di utilizzare connessioni con software di tipo “peer to peer” durante l’orario di lavoro, la password dei colleghi o la mail aziendale per scopi personali. Tutte raccomandazioni scontate ma non troppo, vista la casistica già esistente e l’impegno profilato per la diffusione delle norme di buona condotta
Ilsole24ore.com – 11 settembre 2011