Cresce il numero delle malattie professionali che vengono denunciate all’Inail. A dirlo è la relazione 2014 dell’Istituto, che conferma invece l’andamento decrescente degli infortuni registrati. Più precisamente, le denunce di malattia sono state (nel 2014) circa 57.400, il 10,6% in più rispetto al 2013 e il 33% in più rispetto al 2010. Solo al 35% di queste denunce è stata riconosciuta la causa professionale, mentre il 2% è ancora “in istruttoria”. Il 62% delle denunce riguarda malattie del sistema osteomuscolare (cresciute del 78% nello stesso lasso di tempo).
Ad oggi le malattie professionali più diffuse sono quelle da sovraccarico della colonna vertebrale e degli arti inferiori. Stanno emergendo, tuttavia, nuove tipologie di malattie, come, ad esempio, le patologie stress lavoro correlate.
Dal punto di visto assicurativo si rammenta che il principale obbligo del datore di lavoro è connesso alla denuncia della tecnopatia insorta all’Inail assieme al primo certificato medico. Se la denuncia viene effettuata per via telematica il datore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’Istituto non ne faccia esplicita richiesta.
Il lavoratore, da parte sua, se svolge attività lavorativa deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia , presentando il primo certificato medico. Se l’interessato, invece, non lavora può presentare direttamente all’Inail domanda di riconoscimento della malattia professionale .
La certificazione sanitaria rappresenta un momento centrale agli effetti della notizia dell’evento lesivo. Anche secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12 dicembre 1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei cinque giorni previsti per l’inoltro della denuncia.
Qualora, come frequentemente si verifica nel settore delle malattie professionali, l’assicurato faccia pervenire direttamente all’Istituto la certificazione medica, la sede richiederà immediatamente al datore di lavoro la compilazione e l’inoltro del relativo modulo di denuncia, informandolo formalmente che, ove a ciò non provveda entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, in base alla Legge 561/93 troverà applicazione nei suoi confronti una sanzione amministrativa quantificata – secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1177, della Legge 296/06 – in un importo variabile da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 7.745 euro. Si tratta di obblighi che permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore. Tali obblighi, tuttavia, non sono assoluti né illimitati. Ne consegue che l’obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, dunque, la sanzione può essere irrogata solo qualora non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l’omissione o il ritardo.
Silvana Toriello – Il Sole 24 Ore – 28 agosto 2015