Indennità di esclusività. Chiarimenti della Regione Veneto alle Usl: dal 1 gennaio va riconosciuta la fascia superiore
Con una nota indirizzata a tutte le aziende sanitarie, la Regione Veneto ha fornito ieri indicazioni in merito al riconoscimento delle superiori fasce delle indennità di esclusività ai dirigenti medici, veterinari e sanitari alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Una nota chiarificatrice, a firma del direttore dell’Area sanità e sociale, Domenico Mantoan, dopo le criticità applicative nelle diverse Usl che erano state segnalate alla Regione dalle organizzazioni sindacali. Dal 1 gennaio 2015, in base alla legge 190/2014, sono venute meno le norme del Dl 78/2010 e, in particolare, quelle che fissavano il tetto individuale al trattamento economico dei dipendenti che non sono state prorogate. E quindi da quella data deve essere riconosciuta ai dirigenti medici, veterinari e sanitari che hanno precedentemente maturato l’esperienza professionale di cinque anni e di quindici anni la fascia superiore dell’indennità di esclusività
Più nel dettaglio si legge nella nota: “Dal 1 gennaio 2015 va riconosciuto previo esito positivo della valutazione del Collegio tecnico – si legge nella nota – ai dirigenti medici, veterinari e sanitari che hanno precedentemente maturato l’esperienza professionale di cinque anni e di quindici anni e ai quali è non stato conferito l’incarico di struttura complessa, la fascia superiore dell’indennità di esclusività negli importi previsti dagli artt. 12 e 11, rispettivamente del Ccnl della dirigenza medica e veterinaria e del Ccnl della dirigenza Spta stipulati il 6 maggio 2010. Ai dirigenti che invece maturano l’esperienza professionale di cinque e di quindici anni succesivamente al 21 gennaio 2015 la fascia superiore dell’indennità deve essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione della stessa esperienza, come stabilito dall’articolo 5, comma 6 del Ccnl delle aree dirigenziali, II biennio economico 2000-2001, stipulati l’8 giugno 2000”.
“Per quanto concerne il periodo anteriore al 1 gennaio 2015, restano comunque salve – scrive infine Mantoan – le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell’indennità di esclusività contenute nel documento dei presidenti delle Regioni del 10 febbraio 2011, con le modifiche approvate il 13 ottobre 2011, nonché le considerazioni svolte nellanota dello scrivente del 23 gennaio 2012, con le quali il Documento veniva trasmesso alle aziende ed enti del Ssr”.
A cura del Sivemp Veneto – 12 febbraio 2015