Parte da oggi, 22 agosto, l’indennizzo automatico per i ritardi della pubblica amministrazione, ma solo per le imprese. Lo stabilisce il comma 10 dell’articolo 28 del Decreto del fare (Dl 63/2013, da questo link il Dossier online per gli abbonati), che limita molto il principio dello stesso articolo, secondo cui il diritto all’indennizzo è generalizzato: il comma 10 prevede infatti un avvio sperimentale limitato alle pratiche legate all’«avvio e all’esercizio delle attività d’impresa» e il comma 12 fissa in 18 mesi la durata del test.
La norma fa partire la propria applicabilità dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl (la 98/13) – ieri – ma riguarda i procedimenti iniziati «successivamente» a tale data. Se ne deduce che potranno beneficiare del diritto all’indennizzo in caso di ritardo solo le istanze presentate da oggi. Interpretazione confermata dalla guida messa online sul sito del ministero della Pubblica amministrazione.
Dopo la sperimentazione, sarà emanato un decreto del presidente del Consiglio, sentite Regioni e Comuni, che stabilirà se confermare l’indennizzo, se rimodularlo e se estenderlo agli altri procedimenti. Quindi il Governo è cosciente della delicatezza della partita: riconoscere un rimborso di 30 euro per ogni giorno di ritardo significa rischiare o un’emorragia di denaro pubblico (anche se la legge pone un limite di 2mila euro a procedimento) o forzare il lavoro degli uffici pubblici, con possibili errori nei procedimenti.
Va poi considerato che la norma è indeterminata: per esempio, quando parla di procedimenti relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, potrebbe riferirsi anche all’immatricolazione di un veicolo aziendale, mentre la stessa operazione, se richiesta da un cittadino, non sarebbe coperta da indennizzo. Probabilmente serviranno molti chiarimenti attuativi.
In ogni caso, l’indennizzo andrà chiesto entro 20 giorni dal termine che l’ufficio avrebbe dovuto rispettare. Occorre rivolgersi al responsabile nominato dall’amministrazione, che dovrà concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto o liquidare l’indennizzo. Se neanche il responsabile provvedesse, ci si può rivolgere al Tar (il contributo unificato è dimezzato). In caso di condanna, i dipendenti possono essere puniti disciplinarmente e chiamati a rimborsare il danno erariale.
Il Sole 24 Ore – 22 agosto 2013