Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 21 aprile 2021 nel capitolo “Norme di conduzione, paragrafo 5” dell’Allegato A, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco veterinario ha diffuso il fac-simile dell’attestazione dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/688, articolo 4, lettera b).
Allegato 1 - 3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi a. Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere puliti e disinfettati. In particolare: - deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi; - gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione e disinfestazione delle gabbie approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello; - gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura autorizzata; - gli automezzi che trasportano il mangime devono essere puliti e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura autorizzata, almeno con cadenza settimanale; - agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo capitolo 9. L'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione. Tale documentazione deve essere consegnata al detentore/proprietario degli animali dell'allevamento e conservata da quest'ultimo per le eventuali verifiche da parte dell'autorita' competente.