La Regione Veneto, con delibera n.170 del 23 febbraio 2016, ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015. Con la pubblicazione sul Bur dell’11 marzo il provvedimento ha ora acquistato efficacia. Ad oggi hanno recepito l’accordo le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali presso l’Izs delle Venezie, in collaborazione col Ministero della Salute, ha elaborato le Linee guida nazionali per standardizzare i protocolli operativi degli interventi assistiti con gli animali e armonizzare l’attività degli operatori garantendo su tutto il territorio nazionale le corrette modalità di svolgimento, al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere degli animali impiegati.
Le Linee guida dettagliano anche i percorsi formativi delle figure professionali e degli operatori coinvolti nell’équipe multidisciplinare. Gli interventi assistiti con gli animali sono effettuati esclusivamente da personale che abbia un adeguato livello di preparazione, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida. Pertanto è indispensabile, si legge nella delibera, istituire a livello regionale un Albo degli Operatori e delle Associazioni che si occupano di tali interventi, al fine di garantire un elevato grado di competenza nella cura a favore di utenti/pazienti.
Per quanto riguarda i corsi di formazione potranno essere realizzati da enti di formazione iscritti all’elenco regionale degli Organismi di formazione di cui alla legge regionale n.19/2002 per l’ambito della Formazione Continua. Poiché le nuove linee guida prevedono uno specifico percorso formativo per il Responsabile di Progetto, per il Referente dell’utente/paziente, per il Medico veterinario e per il Coadiutore dell’animale, rispetto a quanto precedentemente definito dalle disposizioni regionali attuative della legge regionale 3 gennaio 2005, n.3, si ritiene inoltre opportuno prevedere una disposizione transitoria per permettere agli operatori, già formati con precedenti percorsi formativi o in grado di dimostrare un’esperienza pluriennale nel settore, di operare per un periodo transitorio di due anni dall’approvazione del presente provvedimento, al fine di adeguare il loro percorso, ove richiesto, secondo le presenti disposizioni.
13 marzo 2016