Il divieto di esposizione di animali sottoposti ad “interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi” (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201) riguarda l’esposizione “a fini di vendita”.
Le previsioni dell’Ordinanza 4 agosto 2011, in vigore da oggi, “Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011” individuano l’esatta delimitazione del divieto. Da oggi, quindi gli organizzatori delle esposizioni “non” finalizzate alla vendita di cani sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni ministeriali sugli interventi chirurgici, come integrate dalla nuova Ordinanza.
9 settembre 2011 – riproduzione riservata