Intramoenia. Medico condannato a risarcire l’Asl per 49mila euro. Non emetteva fattura
Lo ha stabilito una sentenza della Corte dei conti individuando nella mancata emissione di ricevuta fiscale un danno patrimoniale per l’azienda sanitaria. Oltre alla condanna per peculato, dunque, stabilito il criterio che stetta al sanitario rispondere dei mancati incassi dell’Azienda.
Il medico del servizio sanitario che, in regime di intramoenia, non rilascia la ricevuta fiscale, oltre a essere perseguito penalmente è responsabile anche del danno patrimoniale all’azienda sanitaria per gli introiti non incassati.
Inoltre la prescrizione quinquennale dell’azione erariale decorre non da quando si è verificato l’evento dannoso, ma da quando l’ente è venuto con certezza a conoscenza dell’illecito. A fornire le interessanti precisazioni è la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza 279 depositata l’8 agosto.
La pronuncia trae origine dalla mancata emissione di numerose ricevute fiscali da parte di un medico dipendente di un’azienda ospedaliera a fronte delle visite effettuate a pazienti in regime di intramoenia. La vicenda è partita da un esposto anonimo, poi coltivato dalla Procura della Repubblica locale. Verificato che erano stati percepiti compensi senza emissione di ricevute fiscali, il medico era stato condannato, in primo grado, per peculato a 3 anni di reclusione e a 5 di interdizione dai pubblici uffici.
La Procura della Corte dei Conti, ricevuta segnalazione dalla direzione dell’azienda, promuoveva il giudizio di responsabilità erariale. La difesa del professionista rilevava l’intervenuta prescrizione, in quanto la vicenda era stata oggetto di un esposto anonimo nel 2003, ricevuto dall’azienda e inviato poi alla Procura, con la conseguenza che, da tempo, era decorso il termine prescrizionale. Sul punto i giudici hanno evidenziato che tra le cause impeditive della prescrizione vi è la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, con la conseguenza che il termine decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile. Nel caso in esame, solo a seguito della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza penale, come persona offesa. I giudici hanno poi condannato il medico al risarcimento all’azienda ospedaliera delle somme non percepite per effetto della mancata emissione delle ricevute.
Non è stata, invece, accolta la richiesta della Procura di restituzione anche di quota parte degli emolumenti percepiti dagli assistenti del medico durante le visite, in quanto, secondo la Corte, questi comunque avrebbero ricevuto tali somme nel proprio stipendio a prescindere dall’attività svolta.
Il Sole 24 Ore – 23 agosto 2013