Le norme sull’intramoenia dei medici contenute nella legge Balduzzi (189/2012) confliggono con le peculiari competenze delle Province autonome. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 301 appena pubblicata, giudicando fondata la questione di legittimità sollevata dalla Provincia di Trento.
Nel mirino l’articolo 2, comma 1, della legge che obbliga Regioni e Province autonome da un lato a una ricognizione dettagliata degli spazi disponibili per l’intramoenia, che doveva essere effettuata entro lo scorso aprile sentendo i sindacati, e dall’altro a sottoscrivere un programma sperimentale per lo svolgimento della libera professione negli studi vincolato a uno schema tipo e a predisporre un’infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati. Obblighi che, secondo Trento, violano l’autonomia e lo statuto, impedendo alla Provincia di esercitare la propria competenza legislativa concorrente in materia di sanità.
Per la Consulta le norme «confliggono con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ne impediscono l’operatività». In nessun modo, infatti, la legge statale ha tenuto conto della specificità della Provincia: «Non è stato fissato un termine più ampio, di almeno sei mesi, per consentire che la modifica delle norme provinciali vigenti avvenisse in confromità allo speciale regime di autonomia, né è stata introdotta una clausola di salvaguardia che permettesse di applicare la sopravvenuta legislazione statale nei limiti e con le modalità previste dallo statuto speciale». Bastava questo, scrivono i giudici costituzionali, per mettere la legislazione al riparo dalla censura di illegittimità. E comunque «resta fermo che la Provincia è chiamata a conformarsi ai principi stabiliti».
Bocciato anche l’articolo 12, comma 10, della legge, che impone a Regioni e Province una razionalizzazione dei comitati etici, prevedendo che la competenza di ogni comitato si esplichi su un territorio di almeno un milione di abitanti. Previsione «irrealizzabile» – sottolinea la Consulta – nelle realtà territoriali di dimensioni contenute e dunque contraddittoria e illegittima.
Il Sole 24 Ore sanità – 12 dicembre 2013