Il ministero delle politiche agricole ha comunicato l’approvazione del nuovo “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” che entra in vigore dal 6 ottobre ed è applicabile ai prelievi effettuati da quella data
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato con legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, tutti i richiami relativi all’ASSI contenuti nel testo del suddetto Regolamento devono intendersi riferiti al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
“È proibita – si legge nel testo – la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all’allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa.
È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica.
In ogni caso, è proibita la presenza nell’organismo di un cavallo, dichiarato partente o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, sostanze che agiscano sull’eritropoiesi, fattori di accrescimento, agenti trasportatori di ossigeno sintetici e sostanze dotate di proprietà analoghe a quelle sopracitate.
Non è proibita la presenza nell’organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell’allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato.
E’ vietata, il giorno della corsa, la somministrazione di qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica.
Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere introdotto nei box di transito ed in tutti i luoghi destinati ad ospitare i cavalli dichiarati partenti nella giornata senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile. E’ altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell’ASSI.
Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura nella giornata di corse, o presenta i segni di una recente somministrazione, è immediatamente escluso dalla corsa è immediatamente escluso e subisce allontanamento per gg. 30. Il cavallo viene, inoltre, inviato al Veterinario Responsabile per il prelievo del campione biologico da sottoporre ad analisi e l’allenatore è deferito dai giudici sul campo alla Procura della disciplina .
ARTICOLO 3
Veterinario Responsabile
Il Veterinario Responsabile è il veterinario incaricato dall’ASSI a sovrintendere alle attività necessarie all’identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate e in altri luoghi ed – in occasione di eventi diversi – secondo le disposizioni emanate dall’Agenzia.
ARTICOLO 4
Doveri dell’allenatore
È onere dell’allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l’allenatore svolge la propria attività.
L’allenatore deve conservare, all’interno della scuderia, copia della prescrizione veterinaria di cui all’Art. 2, secondo comma.
L’allenatore è tenuto a salvaguardare la salute ed il benessere dell’equide allontanandolo dall’attività agonistica per tutto il tempo necessario al completo recupero dell’animale secondo quanto certificato dalla prescrizione di un medico veterinario.
ARTICOLO 5
Obblighi delle Società
È fatto obbligo alle Società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate di interdire l’ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione (passaporto) e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.
Le Società riconosciute, inoltre, secondo le direttive emanate dall’ASSI, sono tenute a predisporre recinti per l’isolamento dei cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni, delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle Società medesime.
L’ inottemperanza ai predetti obblighi comporta l’applicazione della sanzione della multa da € 500,00 a € 5000,00, fatta salva la possibilità di disporre la sospensione dell’attività dell’ippodromo in caso di inosservanze reiterate o di natura permanente.
ARTICOLO 6
Competenze – Scelta dei cavalli
Il Veterinario Responsabile durante le giornate di corse, o in allenamento secondo le disposizioni emanate dall’Agenzia, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l’impiego delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale
I cavalli da sottoporre a controllo sono individuati sulla base di quanto stabilito dal “Disciplinare sul numero minimo dei prelievi obbligatori”, emanato dall’Ente. Resta fatta salva la facoltà della Terna commissariale o del Presidente di Giuria e del Veterinario Responsabile di disporre eventuali ulteriori prelievi sui cavalli dichiarati partenti o in allenamento ove lo ritengano opportuno.
I prelievi possono essere disposti anche su cavalli ritirati dopo la dichiarazione dei partenti.
Durante la giornata di corse, il Veterinario Responsabile deve essere prontamente informato dell’incidente che eventualmente accade in pista e nel quale un cavallo rimane infortunato o decede.
Tale cavallo deve essere sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; il Veterinario Responsabile deve, comunque, redigere una dettagliata relazione su tale incidente.
Il Veterinario Responsabile nell’esplicare le proprie funzioni può avvalersi della collaborazione del Veterinario Coadiutore e di Funzionari incaricati dall’Agenzia che applicano quanto da lui indicato.
ARTICOLO 7
Tipo e modalità di prelievo
Il Veterinario Responsabile, o in sua vece il coadiutore, previo accertamento dell’identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l’utilizzo di materiali e mezzi messi a disposizione dall’ASSI.
Alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario Responsabile, o in sua vece dal coadiutore, può presenziare l’Ispettore antidoping o altro soggetto incaricato ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l’allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di apposita delega scritta.
Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo, l’allenatore deve considerarsi avvisato e non necessita di una specifica convocazione, mentre negli altri casi, il Veterinario responsabile, o il coadiutore, provvederà a dare avviso all’allenatore, ovvero in sua assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato. Il Veterinario Responsabile, o in sua vece il coadiutore, dovrà procedere all’identificazione della persona che riceve l’avviso.
In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale di prelievo, si procede ugualmente all’effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.
I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d’insellaggio, presso i recinti d’isolamento e presso la scuderia o centro d’allenamento o altro luogo dove sono alloggiati i cavalli.
ARTICOLO 8
Modalità di confezionamento dei campioni
Il campione prelevato è diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative -emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo (I.F.H.A.) e dall’Unione Europea del Trotto (UET)-. La parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Veterinario che ha effettuato il prelievo nell’apposito contenitore che é immediatamente chiuso e sigillato e sul quale é apposta una etichetta riportante il sesso e l’età del cavallo. L’Ispettore addetto alle funzioni antidoping appone sul contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo sottoposto al prelievo. L’Ispettore successivamente – colloca il contenitore in una borsa termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere inserita in altro contenitore per il trasporto.
La parte del campione destinata alle seconde analisi é, a sua volta, immessa dal Veterinario che ha effettuato il prelievo nell’apposito contenitore sul quale viene applicata un’etichetta riportante il nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il prelievo.
Il contenitore viene chiuso e sigillato.
L’Ispettore addetto alle funzioni antidoping introduce il contenitore unitamente ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.
Il Veterinario Responsabile alla fine delle operazioni di controllo provvederà senza ritardo
alla spedizione dei campioni secondo le disposizioni emanate dall’ASSI.
ARTICOLO 9
Moduli e verbali
L’Ispettore addetto alle funzioni antidoping ed il Veterinario che ha effettuato il prelievo, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento.
Il suddetto verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore, dal Veterinario che ha effettuato il prelievo e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L’assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta, ai sensi dell’ articolo 8, nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto sul contenitore di prima analisi e, infine, spedita al Responsabile dell’Ufficio veterinaria e benessere animale.
Il Veterinario Responsabile compila il modulo veterinario qualora ne ravvisi l’opportunità, in funzione dello stato clinico del cavallo. In tal caso l’Ispettore addetto alle funzioni antidoping appone il codice del cavallo e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato alle prime analisi.
Al termine d’ogni giornata di corse, l’Ispettore antidoping compila i moduli riepilogativi forniti dall’ASSI, da inoltrare senza indugio al laboratorio antidoping ed all’Agenzia stessa.
ARTICOLO 10
Comunicazioni
In caso di positività del campione A, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’ASSI. che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.
L’Assi sospende il pagamento dei premi e comunica con la massima tempestività al proprietario ed all’allenatore la positività rilevata e l’allontanamento del cavallo in via cautelare .
Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di comunicazione devono trasmettere all’Agenzia eventuale richiesta di effettuazione dell’analisi del campione B. La stessa viene eseguita in un laboratorio indicato dall’ASSI o, su specifica istanza del richiedente, in altro laboratorio accreditato secondo la vigente normativa.
Le spese concernenti la seconda analisi sono a carico del richiedente ed il versamento delle somme relative, definite, di volta in volta, nell’ammontare dai diversi soggetti che eseguono l’analisi deve essere depositato presso l’ASSI unitamente alla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo il deposito versato viene restituito agli aventi diritto.
Il mancato riscontro alla comunicazione dell’ASSI é considerato come accettazione della positività accertata nell’analisi del campione A.
All’effettuazione dell’analisi del campione B possono assistere, il proprietario e l’allenatore del cavallo personalmente o per mezzo di persona da loro appositamente delegata per iscritto,
Il laboratorio individuato per la seconda analisi stabilisce la data di esecuzione della stessa e le modalità di partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere. Il termine fissato viene comunicato dall’ASSI al proprietario, all’allenatore ed alla persona appositamente delegata con un preavviso di almeno tre giorni liberi.
Nel caso in cui le prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il
Segretario Generale, o un Dirigente da lui delegato, su proposta del Responsabile dell’Ufficio veterinaria e benessere animale entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre, previa comunicazione al proprietario ed all’allenatore, che si proceda all’esame del campione di seconda analisi.
Le comunicazioni previste dal presente articolo, trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o alla casella e-mail, ai proprietari e agli allenatori si reputano conosciute nel momento in cui risultano pervenute ai recapiti da loro indicati al momento della concessione o del rinnovo dell’autorizzazione a far correre o ad allenare.
Per i proprietari e allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.
In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l’esito unitamente al verbale di apertura del campione all’ASSI ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che può acquisire il parere della Commissione Scientifica.
L’eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Responsabile dell’Ufficio veterinaria e benessere animale unitamente all’esito dell’analisi effettuata.
ARTICOLO 11
Provvedimenti disciplinari
Nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l’ASSI dispone in via cautelare l’allontanamento del cavallo, risultato positivo alla prima analisi, dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni decorrenti dalla data della notifica del provvedimento da parte dell’Ufficio veterinaria e benessere animale secondo le modalità previste all’art.10.
Se la positività riscontrata in prima analisi, quale esito di un prelievo post-corsa, in allenamento o ad un’asta pubblica, fa riferimento alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, o alla presenza di ormoni della crescita il cavallo è escluso dalle corse e dalla riproduzione per un periodo di due anni. Decorso tale periodo, il cavallo, può essere riammesso a partecipare alle corse o all’attività riproduttiva, previa effettuazione di nuovo controllo antidoping, il cui risultato dovrà essere negativo.
La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai previsti controlli antidoping, accertati in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti ai soggetti coinvolti, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 6.000, e il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolita o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.
Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall’ASSI
L’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.
Nel caso in cui il cavallo, accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario e/o allenatore e l’allenatore o proprietario abbia fornito tutti gli elementi utili all’individuazione della causa di positività, nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall’ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.
ARTICOLO 12
Obbligo di collaborazione
L’allenatore è tenuto a provvedere, anche con l’aiuto del personale di scuderia, a tutte le incombenze necessarie affinché i prelievi possano essere regolarmente effettuati.
L’allenatore, che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell’effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni, è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da € 1.000,00 a € 2.000,00; e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito alla Procura della Disciplina e punito con la sanzione della sospensione della qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da € 2000,00 a € 3000,00.
Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di verifiche in allenamento, il cavallo oggetto di controllo è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi precedenti Gli operatori ippici che nutrono sospetti relativamente a pratiche illecite, effettuate su cavalli di loro proprietà o a loro affidati, debbono farne immediata denuncia ai Commissari od alla Giuria o all’ASSI, procedendo al ritiro degli stessi dalla corsa in cui siano eventualmente partenti; in tali casi il Veterinario Responsabile procede al prelievo dei campioni biologici ritenuti utili da sottoporre al controllo ed il caso viene deferito agli Organi di Giustizia Sportiva
ARTICOLO 13
Controlli alle aste pubbliche
L’ASSI può disporre controlli sui cavalli presentati ad un’Asta pubblica in Italia, secondo le disposizioni e con le conseguenze stabilite dall’articolo 11, oltre quanto fissato dal Regolamento specifico pubblicato dal soggetto che organizza l’Asta pubblica.
ARTICOLO 14
Pubblicità delle decisioni
A tutte le decisioni prese dagli Organi di Giustizia in forza al presente regolamento dovrà essere assicurata idonea pubblicità.
ARTICOLO 15
Commissione Scientifica
La Commissione Scientifica è composta da due Veterinari, di cui uno proposto dalle Associazioni rappresentative delle categorie dei proprietari ed allenatori, un Professore universitario di chimica analitica, un Professore universitario di farmacologia veterinaria, un Professore universitario di patologia, biochimica e fisiologia veterinaria, nominati dall’ASSI
I membri della Commissione, restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Qualora le Associazioni di categoria non designino unanimemente l’esperto di cui al comma uno, questi sarà nominato dall’ASSI eventualmente tra quelli indicati dalle stesse categorie.
La Commissione Scientifica svolge un’attività consultiva e propositiva in materia di antidoping e/o esprime il proprio parere sulle questioni di natura scientifica proposte dall’ASSI o dagli Organi di Giustizia sportiva. Individua le molecole vietate dalla legge ed invia ai competenti uffici del Ministero della Salute i dossier relativi ai casi di doping accertati.
ARTICOLO 16
Norme di coordinamento e transitorie
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Notiziario ASSI e/o sul sito dell’ASSI ed é applicabile ai prelievi effettuati dalla medesima data.
Fonte: Mipaaf – 14 settembre 2012