La Cassa di previdenza privata che comunica all’iscritto il raggiungimento dei requisiti della pensione deve pagarla anche se ha sbagliato il calcolo e il diritto non è maturato: il diritto spetta anche se l’errore è stato indotto da una comunicazione del professionista. Con la sentenza 1659, depositata ieri, la sezione lavoro della Cassazione chiarisce che le casse di previdenza private, nel caso specifico quella degli ingegneri, hanno nei confronti dei loro iscritti il dovere di essere diligenti nelle loro comunicazioni, mentre la stessa accortezza non è richiesta al professionista. Gli organismi degli enti, in virtù dell’attività di gestione del patrimonio altrui hanno, infatti, conoscenze anche giuridiche quasi sempre superiori a quelle dei loro assicurati.
Malgrado, dunque, la legge (88/1989) «si riferisca espressamente solo all’Inps e all’Inail nell’affermare l’obbligo di comunicare, con valore certificativo, all’assicurato i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica» lo stesso dovere non può essere escluso per le casse di previdenza private.
Per questo va tutelata l’aspettativa dell’iscritto creata da una comunicazione errata. Un principio di cui beneficia la vedova di un ingegnere a cui la Cassa aveva annunciato il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità. Salvo poi accorgersi, vent’anni dopo, che all’agognato traguardo mancavano 16 giorni. Per i giudici è ininfluente che il primo a sbagliare fosse stato proprio l’ingegnere spostando in avanti, di circa un mese, la data della sua iscrizione alla Cassa. L’ente di previdenza aveva avuto vent’anni di tempo per accorgersi della svista: dal 1979 al 1999. Ma che i conti non tornassero la Cassa se ne era accorta solo nel corso dell’istruttoria relativa alla pensione di reversibilità. Decisamente troppo tardi, «quando l’assicurato era già deceduto e non era più in condizioni di porci rimedio». In quell’occasione alla vedova era stato comunicato che, sia pure per 16 giorni, suo marito non aveva maturato i vent’anni di iscrizione e a lei di conseguenza non spettava la pensione. Per la Cassazione è evidente il danno cagionato da Inarcassa, che ha «ingenerato con il descritto comportamento un incolpevole affidamento in merito alla regolarità della situazione contributiva». Nè il comportamento dell’ente può essere considerato una concausa dell’evento, ma una causa esclusiva del danno subito. Il rimedio è il pagamento della pensione di reversibilità in misura pari a quella perduta, più gli interessi.
Il controllo della situazione contributiva dell’interessato è compito istituzionale dell’ente previdenziale, anche privato, tanto più «perché è diretto anche a prevenire comportamenti scorretti e dolosi che possono incidere sul suo equilibrio finanziario». Il fatto che questo avvenga sulla base della documentazione richiesta al professionista, che non è un’autocertificazione, non esclude la colpa nè la esclude il mancato controllo da parte dell’iscritto, nel quale si genera un legittimo affidamento sull’esattezza dei dati.
Il Sole 24 Ore – 28 novembre 2014