Quando il verbale arriva per posta e il destinatario è assente il termine si conta dall’undicesimo giorno dalla spedizione dell’avviso
Per ora, niente carte di credito, né bancomat e bollettino postale di versamento da riempire a mano. Sono più che altro di dettaglio le ultime indicazioni ministeriali (circolare Prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1, datata 19 agosto) sui pagamenti delle multe stradali con sconto del 30%, possibili dalla mezzanotte scorsa se si versa entro cinque giorni da quando si viene fermati (contestazione) o dalla notifica (a casa). Ma su quest’ultima situazione la circolare dà un chiarimento importante: quando il destinatario è assente, il conto dei cinque giorni parte dall’undicesimo giorno successivo a quando gli viene spedita la comunicazione di avvenuto deposito (la Cad, inviata subito dopo il mancato recapito, che precede la raccomandata in cui s’informa dell’avvenuta notifica per compiuta giacenza, che si perfezione 10 giorni dopo). Ancora nessuna indicazione, invece, sul controverso caso del divieto di sosta (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 agosto).
Gli sconti sono applicabili da oggi (con l’entrata in vigore della conversione del Dl 69/13) ma valgono anche per infrazioni commesse in precedenza, perché i cinque giorni si contano dalla data di notifica del verbale, che può essere posteriore ai fatti anche di 90 giorni (360 per i residenti all’estero e 100 quando il trasgressore viene fermato subito e, non pagando, fa sì che il verbale vada poi spedito all’intestatario del veicolo). Il conteggio dei cinque giorni – chiarisce la circolare – parte da quello successivo alla contestazione o alla notifica e, se il termine cade di festivo, slitta al giorno successivo.
Nelle modalità di versamento, la circolare distingue tra varie infrazioni, ammettendo il pagamento elettronico (con carta di credito o bancomat) esclusivamente nei casi già previsti dal Codice della strada: infrazione commessa con veicolo immatricolato all’estero e alcune violazioni
Il Sole 24 Ore – 21 agosto 2013