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    La clausola segreta: “In caso di reazioni avverse a risarcire sarà lo Stato”. È una delle condizioni fatte inserire dalla ditta per tutelarsi da cause legali

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati26 Gennaio 2021Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Repubblica. Scorrendo le clausole del contratto “madre” stipulato lo scorso novembre tra la Commissione europea e Pfizer-BionTech, e quelle inserite nelle due lettere d’ordine firmate successivamente dal commissario Domenico Arcuri per la fornitura all’Italia di 39 milioni di dosi in sei mesi, non è difficile intuire da che parte sia il manico del coltello.
    La multinazionale americana è stata la prima a ottenere l’autorizzazione dagli enti regolatori europei. In Occidente, la grande corsa al vaccino l’ha vinta lei. Con un prodotto che è grezzo ma efficace, costoso (la Commissione ha ordinato 300 milioni di dosi al prezzo unitario di 15,5 euro, per un importo totale di 4,6 miliardi) e di non facile conservazione dovendo viaggiare in scatole congelate a -75 gradi. Quando si è trattato di mettere su carta l’impegno immane di distribuire le fiale su tutto il territorio dell’Unione, Pfizer si è tutelata per bene. Ha preteso che nel contratto venissero inserite formule per garantirsi il più possibile da reclami in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. E si è tutelata anche nei confronti dei destinatari finali del vaccino: in caso di reazioni avverse alla somministrazione, la Pfizer non è automaticamente responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi. A pagare è lo Stato italiano.
    «Nei contratti stipulati dalle Regioni per i normali vaccini antinfluenzali, o per quelli presenti sul mercato da anni, clausole del genere di solito non ci sono», conferma a Repubblica una fonte qualificata che lavora nel settore. Anche perché in Italia esiste una legge (la 210 del 1992) che obbliga lo Stato a indennizzare chi subisce danni irreversibili da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati e vaccinazioni. Si applica a eventi rarissimi, causati quasi sempre da dosaggi sbagliati o da errori umani nelle procedure. I vaccini autorizzati, del resto, hanno un livello di sicurezza molto alto. E tuttavia Pfizer si è voluta tutelare da qualsiasi tipo di causa intentata da chi lamenta reazioni avverse, anche solo temporanee, al farmaco inoculato. La clausola non copre, invece, il caso in cui il vaccino (la cui è efficacia contro il Covid-19 è stata testata, in fase di sperimentazione, al 95 per cento) non dovesse funzionare.
    Anche l’impianto contrattuale che regola l’ inadempienza nelle forniture appare, nel complesso, sbilanciato a favore di Pfizer. È di queste ore la notizia dell’invio da parte dell’Avvocatura generale dello Stato di una diffida alla casa farmaceutica «perché adempia ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna delle dosi destinate alla campagna di vaccinazione della popolazione italiana». È stato soprattutto Arcuri a volerla, dopo la piega che hanno preso le forniture nelle ultime due settimane.
    Nella pianificazione concordata a fine dicembre con Pfizer, e sui cui il governo ha basato il programma delle vaccinazioni, era stato stabilito che a gennaio l’azienda ci avrebbe fornito in media 469 mila dosi alla settimana. L’8 gennaio l’Ema, l’ente regolatore europeo, ha autorizzato l’estrazione di 6 dosi da ogni fiala (inizialmente erano 5), aumentando così il computo dei vaccini spediti. Fin qui tutto bene. Per la settimana dal 18 al 24 gennaio Arcuri si aspettava l’arrivo di 562 mila dosi, ma Pfizer ne ha inviate solo 397 mila: è l’ormaifamoso taglio unilaterale del 29 per cento, comunicato con una mail e motivato con «problemi di manutenzione del sito produttivo belga di Puurs». Anche questa settimana le dosi previste erano 562 mila, ma dal Belgio ne arriveranno 455 mila, circa il 20 per cento in meno. Dunque, la diffida.
    Leggiamo ora l’accordo Pfizer-Ue. Le penali per il mancato rispetto dei termini ci sono, valgono il 20 per cento del valore delle dosi non consegnate, ma: 1) l’applicazione «non è automatica»; 2) il volume della fornitura è calcolato su base trimestrale, quindi non si può stabilire se ci sia violazione contrattuale prima del 31 marzo prossimo. È una clausola di garanzia che impone, prima della sanzione, l’obbligo di provare altre vie per ricomporre la lite, quali il rimborso delle fiale non consegnate e, al limite, la cessazione del contratto. Misure intermedie che proteggono, prima di tutto, l’azienda.
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    Cristina Fortunati
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