di Federica Caponi. Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti costituisce per l’ente pubblico datore di lavoro il doveroso esercizio di un vero e proprio diritto oggettivo a contenuto patrimoniale, ex articolo 2033 del Codice civile, privo di valenza provvedimentale. L’amministrazione però non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali).
Le indicazioni
Lo spiega la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Umbria, con la deliberazione 120/2015 con cui ha risposto a un sindaco che aveva chiesto chiarimenti in merito alle corrette modalità di recupero delle somme che, a seguito di una verifica del Mef sulla corretta quantificazione ed erogazione del fondo incentivante, l’ente doveva richiedere ai propri dipendenti. I magistrati contabili hanno quindi seguito la linea già tracciata dalla sezione Lazio nella delibera 125/2015, che si occupava però del tema specifico relativo alla sommatoria delle indennità di turno e di lavoro festivo (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24 giugno) evidenziato che il recupero delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici discende direttamente dalla previsione dell’articolo 2033 del Codice civile («Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato»), la cui azionabilità non è impedita né dall’eventuale percezione in buona fede delle somme non dovute, né dall’eventuale destinazione delle stesse a bisogni primari della vita, che possono incidere esclusivamente sull’apprezzamento discrezionale in ordine ad un’eventuale gradualità del modo di recupero attraverso la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2203/2004). La ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente, però, non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo “percepite” in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1164/2009). Pertanto, l’amministrazione non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1464/2012).
Orientamenti diversi sulle ritenute
L’ente, infatti, può provvedere alla richiesta di rimborso delle ritenute e dei versamenti fiscali erroneamente disposti, quale sostituto d’imposta, direttamente nei confronti del Fisco. Secondo i magistrati contabili, pertanto, l’indebito arricchimento non può estendersi alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, le quali costituiscono somme che non sono pervenute nella disponibilità patrimoniale del dipendente. Interpretazione ritenuta non corretta dal ministero dell’Economia e delle finanze, che all’esito delle ispezioni presso gli enti per la verifica dei fondi incentivanti, laddove siano rilevati errori nell’erogazione degli emolumenti ai dipendenti, ha sempre specificato che il recupero debba avvenire al lordo. Al contrario, anche la sezione controllo della Corte dei conti del Lazio, con la delibera 125/2015 ha ritenuto che il recupero delle somme erogate in eccesso ai propri dipendenti debba riguardare gli importi computati al netto. Le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto si tratta di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione III, 3984/2011, Tar Lombardia, sentenza 2789/2014). Secondo i magistrati contabili, infatti, la ripetizione dell’indebito è sì un diritto-dovere della Pa, ma va esercitato e adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente. Gli enti locali si trovano quindi a dover gestire questioni già di per sé molto delicate, in quanto coinvolgono da una parte direttamente i dipendenti, che spesso impugnano le richieste del recupero delle somme di fronte al giudice del lavoro, con esiti contrastanti, e dall’altra la Ragioneria generale dello stato (e la Procura della Corte dei conti) che sostiene la doverosità del recupero delle somme al lordo erogate in eccesso.
Il Sole 24 Ore – 6 novembre 2015