Duecentocinquantamila precari del pubblico impiego da stabilizzare obbligatoriamente ed urgentemente, con un macigno di spesa pari a circa 8,5 miliardi. Sarebbero queste le conseguenze dell’ordinanza della Corte di giustizia Ue sezione VIII, 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13, secondo l’interpretazione che ne dà la Cgil, prontamente smentita, tuttavia, dal ministro della funzione pubblica D’Alia. Secondo cui «la sentenza non giunge certo come una novità, visto che il governo nel frattempo è già intervenuto con il decreto 101, convertito in legge, che ha come obiettivo proprio il superamento definitivo del fenomeno del precariato». Procedure però che potrebbero non essere ritenute adeguate visto che esse non hanno un fine punitivo del datore di lavoro pubblico, essendo, nei fatti, una sorta di sanatoria dei rinnovi illegittimi. L’Ordinanza della Corte
Secondo la Corte di giustizia la normativa italiana che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’articolo 36, comma 5, del dlgs 165/2001, vìola la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato.
Essa, infatti, vieta la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei lavori «precari», frutto di successione indiscriminata di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Ai sensi del citato accordo, laddove si effettuino rinnovi dei rapporti a termine, occorrerebbero specifiche giustificazioni e rispettare un tetto al numero dei rinnovi stessi; in assenza di tali presupposti si determina un abuso del potere datoriale di assumere a tempo determinato e, dunque, si pone in essere un’illegittima sequenza di rapporti di lavoro a termine, da sanzionare.
La principale sanzione, esistente nell’ambito del lavoro privato, è la cosiddetta «tutela reale»: cioè, la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine. Il divieto assoluto, nel lavoro pubblico, di attivare la tutela reale della trasformazione, posto appunto dall’articolo 36, comma 5, del dlgs 165/2001, pone il problema dell’effettività della tutela del lavoratore coinvolto in una sequenza illecita di rapporti a termine, che nell’ordinamento italiano è limitato al solo risarcimento del danno. L’ordinanza ricorda che le misure di tutela dei lavoratori a termine del settore pubblico non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Nel caso di specie, secondo il giudice Ue, risulta eccessivamente complicato per i precari del settore pubblico ottenere anche il risarcimento del danno, ricadendo su di essi la prova, in giudizio, del danno principalmente da perdita di chance.
La conclusione tratta dall’ordinanza è che l’accordo quadro sul lavoro a termine in sede Ue deve essere interpretato nel senso che esso impedisce a una normativa nazionale di prevedere, nel caso di successione illecita di contratti di lavoro soltanto il diritto, per il lavoratore interessato al risarcimento del danno, unito anche ad una «difficilissima» prova del danno sofferto. Indirettamente, dunque, l’ordinanza impone allo stato italiano di rivedere le tutele per i «precari» pubblici, introducendo una disciplina che sanzioni l’inanellamento illecito di contratti a termine. Infatti, il punto 30 dell’ordinanza evidenzia che spetta al giudice interno verificare se «le disposizioni di tale diritto miranti a punire il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato rispettino i principi di effettività ed equivalenza».
Da questo punto di vista, allora, l’interpretazione offerta dalla Cgil appare eccessiva. L’ordinanza non può essere considerata come fonte che imponga all’Italia di introdurre sempre e comunque la trasformazione di ogni rapporto di lavoro a termine nella p.a. in lavoro a tempo determinato, ma solo laddove si vìolino i principi di equivalenza ed effettività delle tutele.
Non ogni rapporto di lavoro nella p.a. è «precario» per il solo fatto di essere a tempo determinato. Lo sono quelli che vengono rinnovati senza giustificazione e senza rispettare un tetto massimo di durata. Non vi è, allora, precarizzazione se la successione dei contratti non derivi da rinnovi, ma dalla ripetuta partecipazione e vittoria dei dipendenti in concorsi pubblici.
Per altro verso, le procedure di stabilizzazione, considerate dal ministro D’Alia, come rimedio che l’Italia avrebbe già posto al fenomeno del precariato, non possono considerarsi adeguate. Infatti, esse non hanno un fine affittivo e punitivo del datore di lavoro pubblico, essendo, nei fatti, una sorta di sanatoria dei rinnovi illegittimi, che non colpisce i responsabili e, peraltro, non garantisce tutela a tutti i lavoratori precari, ma solo ad una minima parte, a causa dei limiti alla spesa imposti dalle norme sulle assunzioni nella pubblica amministrazione. Sta di fatto che l’ordinamento italiano non può ignorare il sostanziale cambiamento di valutazione della Corte di giustizia e deve introdurre nel lavoro pubblico strumenti di tutela per i lavoratori a tempo determinato che non possono limitarsi al solo risarcimento del danno o, almeno, prevedere l’onere dell’inversione della prova del danno subito dal lavoratore precarizzato.
Il principio
L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffi cile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.
ItaliaOggi – 8 gennaio 2014