La fotografia scattata dall’Anorc sugli enti pubblici: più accessibili i siti di province e comuni. Spegne quest’anno sette candeline la Pec, Posta elettronica certificata, nata con il decreto della presidenza della repubblica 68/2005 art. 4, comma 1.
E se la diffusione della cosiddetta «raccomandata elettronica» è alta nel settore privato (nelle società e negli studi dei professionisti è entrata ufficialmente con la legge 2/2009), la sua presenza nelle amministrazioni pubbliche è altrettanto elevata, però non è sempre facile per l’utente servirsene per gestire le proprie comunicazioni. A sollevare il velo sui numerosi problemi che si incontrano quotidianamente quando si cerca di raggiungere, navigando in rete, il sistema di trasmissione dei dati del nostro apparato statale è l’Anorc, l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale dei documenti (www anorc.it), che ha analizzato i siti internet di comuni, province, regioni e ministeri, scoprendo innanzitutto che le percentuali di pubblicazione degli indirizzi Pec non sono mai inferiori al 90% (nel caso delle province, poi, si arriva a sfiorare la totalità, con il 99% di accessibilità complessiva). Malgrado ciò districarsi fra le molteplici pagine web per riuscire a mandare una e-mail «con il bollino» diventa talvolta un’impresa. Spesso, infatti, si perde tempo prezioso per individuare l’indirizzo giusto, sia perché «nascosto» fra la gran quantità di informazioni e «finestre» che si aprono nei portali, sia perché vengono collocati insieme vari recapiti elettronici, senza specificarne, però, adeguatamente il settore di appartenenza o l’area tematica di riferimento. E tutto ciò tradisce lo spirito della normativa che ha introdotto tale opportunità con il fine di semplificare le procedure di spedizione e ricezione di testi, che hanno il medesimo valore legale di una raccomandata cartacea, ma alleggerendo notevolmente il peso della corrispondenza. Nel caso delle regioni, comunque, il tasso di fruibilità è del 55%, le province e i comuni capoluogo offrono, invece, un’ottima performance (entrambe sono al 93%), mentre è pessima la resa dei dicasteri governativi, sui cui siti si passa da una percentuale di presenza della Pec del 92% alle ristrettissime chance di scovarla online, che non riescono a superare il 15%. Entrando nel dettaglio della ricerca che l’Anorc fornisce in anteprima a ItaliaOggi Sette, in vista della sua presentazione, lunedì 22 ottobre a Roma, nel corso di una tavola rotonda all’auditorium del Consip, i portali istituzionali regionali nel 55% dei casi rispettano la legislazione, pubblicando nella home page o, comunque, in una sezione immediatamente visibile a chi si connette, re-mail certificata. Mentre un considerevole 45% pubblica una serie di indirizzi riportando in apposite tabelle tutte le Pec disponibili dell’amministrazione, spingendo, così, nel caos più totale l’utente. Lo scenario è invece ben più confortante, come già sottolineato, per quanto concerne province e comuni, che possono permettersi di guardare dall’alto in basso i ministeri, che sono sì forti della pubblicazione (al 92%) dei recapiti utili, ma ciò accade senza rispettare nella stragrande maggioranza dei casi (85%) i dettami sulla necessità di metterli chiaramente in mostra a beneficio del cittadino: se ne affastellano tanti suddivisi per settori, dipartimenti, dirigenti ecc. La p.a. pertanto sembra non voler considerare e, di conseguenza, trattare con il dovuto rispetto il variegato grado di scolarizzazione informatica di chi si rivolge a essa: il sito istituzionale, infatti, dovrebbe contenere comunicazioni e servizi caratterizzati da estrema chiarezza e reperibili-tà, che tutti possano facilmente usare.
L’associazione che ha curato l’indagine, però, va a monte della questione. E lo fa «tirando le orecchie» al legislatore, che «forse a causa dell’urgenza con cui, a volte, deve produrre decreti, torna a contraddirsi anche sulle definizioni ormai acquisite, generando confusione». Basti pensare al recente dl 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del paese) che impone, con l’art. 18 intitolato «Amministrazione aperta», ulteriori obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, e al comma 1 afferma esplicitamente che: «La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150». Tutto ciò, dunque, costituisce un vero passo falso, perché «dopo aver ribadito e specificato, in questi anni, che l’accessibilità totale è un diritto, e che tutto il processo di riforma si struttura e si giustifica in sua funzione», il decreto del governo Monti costringe l’accessibilità a una brusca retrocessione, riducendola al grado di «principio». Secondo il presidente dell’Anorc Andrea Lisi, considerando che «l’uso della Pec dovrebbe essere legato a una gestione documentale che garantisca la conservazione legale degli oggetti informatici inviati e ricevuti con questo strumento», il rischio che si corre è che «i futuri archivi, cartacei o digitali che siano, delle p.a. italiane si riempiano di dati ed informazioni non stabili e non ricercabili. E, soprattutto, non autentici».
Diffusione e accessibilità della Pec nei ministeri. AAA cercasi responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di pubblicazione di quanto compare sul sito istituzionale: chi è costui? O quasi. Eppure, stando a quanto prevedono la direttiva 8/09 del ministero per l’Innovazione nella p.a. e le linee guida entrate in vigore nel 2010, tale figura (individuata tra i dipendenti dell’amministrazione, ma nel caso non espressamente scelta, la finzione viene automaticamente assunta dal vertice della struttura organizzativa) «riveste un ruolo fondamentale nella gestione coordinata sia dei contenuti, sia delle informazioni online, sia dei processi redazionali dell’amministrazione». E, fra l’altro, è tenuta a raccogliere le segnalazioni sulla presenza di materiali obsoleti, ovvero la non corrispondenza delle notizie presenti sul sito e quelle comprese nei provvedimenti originali. Le generalità di questo funzionario, inoltre, complete di indirizzo e-mail, devono essere raggiungibili, ove possibile, da un’area informativa a piè di pagina nel portale, o, alternativamente, in un’apposita sezione, accessibile dalla homepage e da tutte le «finestre» ma, nella pratica, gli enti locali e i ministeri si rivelano inadempienti. L’Anorc, infatti, ha scoperto come nel 90% dei casi sui siti istituzionali di regioni, province e comuni capoluogo non se ne trovi traccia, mentre i ministeri offrono la pubblicazione del nominativo al 92%. Non mancano, però, lacune, anche laddove le amministrazioni sembrino «virtuose»: circa i110% di quelle che indicano chi sia il responsabile del settore non sono pienamente rispettose della normativa, poiché le linee guida precisano dove deve essere correttamente inserito nel portale il nominativo della persona in questione, tuttavia spesso lo si trova nella sezione «Albo online» (si veda articolo nella pagina a fianco), anziché nella home page, oppure mancano i riferimenti alle sue funzioni, o come è possibile contattarlo. Le cifre e le circostanze esaminate inducono a riflettere su quanto può e (deve) ancora essere realizzato per raggiungere un elevato livello di digitalizzazione nella p.a. del nostro paese partendo, naturalmente, dalle basi normative. Difatti, già nel Cad, (‘,odice dell’amministrazione digitale (digs 82/2005), si mettono in evidenza i diritti che dovrebbe possedere ogni cittadino, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, fra cui la partecipazione al procedimento amministrativo informatico, l’effettuazione di pagamenti con modalità digitali, le comunicazioni tra imprese e organismi pubblici, il ricorso alla Pec, nonché la qualità dei servizi resi e la soddisfazione dell’utenza. Però, è importante, sottolinea LAnorc, che «subentri il senso di responsabilità degli amministratori a organizzarsi e attivarsi per procedere all’ammodernamento della struttura organizzativa, allo scopo di assicurare un reale accesso» alle prestazioni. Ecco perché il presidente Andrea Lisi si rammarica che l’Agenda digitale oggi appaia come l’unica via verso l’informatizzazione, «quando invece già dal 1993 l’Italia ha iniziato a regolamentare queste materie. Non abbiamo pin bisogno di slogan vuoti, però alla moda», aggiunge, poiché occorre canalizzare l’attenzione verso «il documento informatico, le sue fasi di formazione, la corretta gestione, conservazione e pubblicazione a norma, presupposti fondamentali per un futuro che sia davvero privo dell’uso del cartaceo», laddove non necessario.
ItaliaOggi Sette – 22 ottobre 2012