I contributi figurativi relativi ad assenze per donazione di sangue e per congedo parentale non determineranno più una riduzione dell’assegno di pensione anticipata. Il Dl 101/2013 convertito in legge risolve i dubbi riguardanti l’applicazione del taglio del trattamento pensionistico (un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e due punti per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60) qualora si scelga il trattamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica. In base alla riforma previdenziale, tale riduzione non si applica a chi matura il requisito di anzianità contributiva (attualmente 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) entro il 2017 se la stessa è determinata da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e Cig ordinaria.
Con il Dl 101/2013 ora anche i contributi figurativi per donazioni del sangue e congedo parentale vengono conteggiati per determinare l’anzianità contributiva.
Sempre in tema di tutela dagli effetti della riforma previdenziale del 2011, viene precisato che nella salvaguardia prevista dal Dl 201/2011 rientrano anche i lavoratori esonerati dipendenti di Regioni, Asl ed enti strumentali e che l’esonero si considera in corso se concesso a fronte di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
Sempre in tema di riforma previdenziale, con norma di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 3 del Dl 201/2011 si precisa che il conseguimento di un dipendente delle Pa di un qualsiasi diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza ante riforma. Inoltre viene stabilito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio non viene modificato dall’incremento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal Dl 201/2011 e che al raggiungimento di tale limite l’amministrazione ha l’obbligo di cessare il rapporto di lavoro. Le due interpretazioni hanno la finalità di evitare il sorgere di contenziosi.
Il Sole 24 Ore – 30 ottobre 2013