Di Antonio Ciccia Messina. Non si possono pubblicare sul sito ufficiale dei comuni i dati patrimoniali dei consulenti e dei collaboratori dell’ente. Non lo prevede la legge e, in mancanza, della norma di rango superiore, un tale obbligo non può essere introdotto neanche con un regolamento dell’amministrazione locale. Al massimo si possono pubblicare solo informazioni anonimizzate.
Lo ha chiarito il Garante della privacy con un provvedimento (n. 377 del 25 giugno 2015), con il quale ha dato risposta al comune di Milano. Il capoluogo lombardo ha chiesto al Garante condizioni e modalità di pubblicazione dei dati elativi allo stato patrimoniale del personale dirigenziale con contratto a tempo determinato, in relazione all’intendimento di introdurre per via regolamentare l’obbligo di pubblicare via web ulteriori informazioni relative ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori, come ad esempio i dati patrimoniali.
Il Garante della privacy (provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015, solo ora reso noto) ha risposto negativamente per le seguenti ragioni. La pubblicazione sul sito internet istituzionale costituisce, ai sensi del codice della privacy, una diffusione, la quale è possibile solo se l’operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento (articolo 19 del dlgs 196/2003).
Italia Oggi – 12 agosto 2015