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    Home»Notizie ed Approfondimenti»La Regione non può imporre requisiti aggiuntivi al professionista iscritto all’albo. Sentenza del Consiglio di Stato: stop all’invadenza sulle competenze
    Notizie ed Approfondimenti

    La Regione non può imporre requisiti aggiuntivi al professionista iscritto all’albo. Sentenza del Consiglio di Stato: stop all’invadenza sulle competenze

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche17 Giugno 2015Nessun commento5 Minuti di lettura
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    Va oltre il suo potere la Regione che riserva l’attività di consulenza aziendale solo ai professionisti con esperienza biennale, senza distinzioni tra chi è iscritto ad un albo e chi ha solo il titolo di studio. Una ”storica” sentenza quella del Consiglio di Stato (n. 2944, depositata il 15 giugno 2015), resa su congiunto ricorso degli Agrotecnici e dei Medici Veterinari, con cui si impone alle Regioni di non interferire con le attivita’ professionali riservate agli iscritti negli Albi.

    In questi anni si è assistito ad un proliferare della normazione e della legislazione regionale interferente con le competenze professionali riservate agli iscritti negli Albi, dove le Regioni spesso introducevano nuovi obblighi a cui i professionisti dovevano sottoporsi per svolgere determinate attività, incuranti del fatto che quelle stesse attività magari erano già previste dagli ordinamenti professionali dei tecnici liberi professionisti.

    Per questo si può considerare come una vera e propria pietra miliare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015, pronunciata su congiunto ricorso degli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Medici Veterinari, avente ad oggetto precisamente la possibilità delle Regioni di intervenire nelle competenze professionali.

    La vicenda prende origine nel 2007, con l’attuazione della Misura 114 relativa alla “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le Regioni italiane, diverse delle quali ebbero la pretesa di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti.

    Fra queste Regioni anche l’Emilia-Romagna che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti -per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale- a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di quisque de popolo, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avessero valore alcuno.

    Dopo avere inutilmente rappresentato l’illegittimità di una simile situazione all’Amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna senza ottenere alcun ripensamento, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, insieme a tutti gli Ordini provinciali dei Veterinari ed i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, impugnarono la Delibera regionale sulla Misura 114 al TAR Bologna che, con la sentenza n. 3474/2008, accolse il ricorso ed annullò la deliberazione regionale; per risposta la Regione appellò la sentenza del TAR al Consiglio di Stato, dove è andata in decisione il 4 giugno e depositata ieri, 15 giugno.

    La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2944/2015 respinge l’appello della Regione, confermando la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali in prima fase ricorrenti; essa altresì rappresenta un faro per le future controversie di questo tipo, non solo perchè pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa ma perchè reca principi di valore generale. Nell’esaminare la vicenda, ed in particolare l’imposizione regionale ai liberi professionisti di dimostrare periodi di esperienza e di formazione, così infatti si esprime il Consiglio di Stato:

    “Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza….

    … va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi -con scelta a livello di provvedimento amministrativo- al valore abilitante dell’iscrizione.

    … Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.

    La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 sarà dunque utilissima nell’orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale dei PSR 2014-2020 (in fase di imminente avvio in tutto Italia), che porterà diversi miliardi di euro di contributi europei all’agricoltura italiana, ma soprattutto varrà a limitare l’ingerenza delle Regioni nelle attività professionali riservate ai liberi professionisti, a prescindere dall’Albo di appartenenza.

    Il Presidente della FNOVI, Gaetano Penocchio, ha espresso piena soddisfazione per il positivo esito della vicenda, sottolineando “non solo la conferma della bontà delle ragioni che indussero l’Ordine dei Medici Veterinari a promuovere il ricorso iniziale, ma l’importanza del contenuto della pronuncia, che non vale solo per i Medici Veterinari o gli Agrotecnici, ma bensì per tutti i liberi professionisti italiani”.

    A sua volta Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha inteso rimarcare l’importanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 come “nuovo paradigma del corretto comportamento che debbono tenere le Regioni nei loro rapporti con gli Albi professionali.” Oltrechè evidenziare come il positivo esito di questa vicenda “sia stato reso possibile dalla congiunta azione degli Albi degli Agrotecnici e dei Veterinari sia a livello nazionale che locale, ad ulteriore prova che l’unità delle professioni porta sempre positivi frutti”.

    Viniesapori – 17 giugno 2015 

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