L’obbligo, in 48 ore, di far scattare la sospensione di incarico e stipendio. E di aprire, nello stesso arco di tempo, il procedimento disciplinare la cui sanzione è il licenziamento del dipendente pubblico “infedele”. Matteo Renzi userà il pugno di ferro contro i dipendenti pubblici fannulloni, come anticipato ieri, e annuncia l’arrivo di un mini-pacchetto di norme che approderà mercoledì, in un Consiglio dei ministri convocato in notturna, insieme con i primi decreti attuativi della riforma Madia. Chi timbra e poi scappa dall’ufficio è un «truffatore», ha spiegato il premier intervistato al Tg5, e danneggia «la credibilità della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano bene». «Abbiamo visto cose pazzesche – ha poi aggiunto Renzi – come a Sanremo, dove c’era chi timbrava in mutande e anche in queste ore si vedono queste immagini». Da qui il giro di vite, «e se il dirigente non procede, rischia lui stesso di andare a casa», ha concluso il capo del Governo. Critici i sindacati.
Si accelera quindi nel riordino della disciplina dei procedimenti disciplinari, che a questo punto escono dal nuovo testo unico sul lavoro pubblico atteso per l’estate, visto che la delega prevede tempi più lunghi. Le disposizioni in corso di stesura da parte dei tecnici di palazzo Vidoni introdurrebbero un tempo certo (48 ore, appunto) per sospendere da lavoro e retribuzione il dipendente colto in flagranza di illecito disciplinare (e con prove certe, per esempio, c’è la ripresa della telecamera della falsa attestazione della presenza in servizio). Entro lo stesso arco di tempo dovrà partire il procedimento che porta al licenziamento (oggi l’iter prevede una durata di 60 giorni ma si superano i 100 effettivi – si lavora anche per ridurre al minimo questo periodo). Ma nel mirino ci sarà pure il dirigente responsabile dell’impiegato infedele: se non si attiva, risponde direttamente lui con una sanzione disciplinare. Oggi non sempre l’azione disciplinare viene portata a termine: su 7mila procedimenti aperti ogni anno quelli che si chiudono con l’interruzione del rapporto di lavoro sono poco più di 200, di cui un centinaio per assenteismo, secondo le statistiche di Funzione pubblica.
Come detto, queste norme verrebbero anticipate a mercoledì. In un secondo tempo, con il nuovo testo unico previsto dalla delega si completerà la stretta sulle regole disciplinari e le modalità di licenziamento. Si sta studiando una tipizzazione puntuale direttamente nella legge di quelle fattispecie particolarmente gravi (per esempio, la presentazione di falsi certificati medici) che fanno scattare subito il procedimento che porta al licenziamento.
L’ipotesi delle tipizzazioni legali dei comportamenti più eclatanti passerebbe per un rafforzamento della riforma Brunetta (legge 15 e Dlgs 150 del 2009), dettagliando in modo più preciso i singoli casi. Verrebbe comunque lasciata la facoltà alle parti, attraverso la contrattazione, di poter integrare queste ipotesi e di specificare anche i casi in cui scatterebbero solo sanzioni conservative (e non il licenziamento). La negoziazione avrebbe però un paletto: non potrebbe superare la legge, e quindi annacquare la disciplina più rigorosa introdotta dalla fonte primaria.
L’ulteriore semplificazione dei procedimenti disciplinari passerebbe, poi, per l’accentramento in capo all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (l’Upd, già presente in tutte le strutture) degli atti per irrogare sanzioni superiori al rimprovero scritto, prevedendo termini perentori di inizio e fine procedimento. Al responsabile della struttura (cioè al singolo dirigente) rimarrebbe la competenza solo per il rimprovero verbale e scritto. Il responsabile dell’ufficio in cui opera il dipendente “infedele” manterrebbe invece la funzione della segnalazione entro un certo termine. Si starebbe pensando, anche, di consentire in caso di annullamento da parte della magistratura della procedura di recesso per meri vizi procedurali o di forma, di poter reiterare una seconda volta il procedimento disciplinare (rimettendolo in termini l’amministrazione) per mandare via, a questo punto senza più ostacoli, il dipendente reo di comportamenti palesemente negligenti. Infine sulle visite fiscali resta in campo l’ipotesi di una regulation rafforzata in capo all’Inps e non più alle Asl. (Il Sole 24 Ore)
Ecco il piano del governo. In 48 ore scatta la sospensione, poi si avvia la procedura. L’obbligo di denuncia. Il ruolo della Corte dei conti
Il dipendente pubblico che timbra il cartellino senza andare in ufficio, o sorpreso in flagranza di altri illeciti disciplinari, sarà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione nell’arco di 48 ore. Nello stesso tempo scatteranno, da una parte, le procedure per il licenziamento e, dall’altra, quelle per l’esame della Corte dei Conti dell’eventuale danno erariale. Il dirigente sarà obbligato a prendere questi provvedimenti pena il suo stesso licenziamento perché l’omissione diventerà un reato perseguibile penalmente. È il piano del governo per rendere davvero possibile cacciare i lavoratori pubblici che commettono un reato ai danni della pubblica amministrazione.
Un giro di vite dopo i recenti scandali di Sanremo, con il vigile che timbrava in mutande, e del museo dell’Eur a Roma, con alcuni dipendenti che passavano il tesserino per i colleghi che non si presentavano nemmeno in ufficio.
D’altra parte oggi, secondo i dati del ministero della Pubblica amministrazione, su circa settemila procedimenti disciplinari avviati ogni anno solo 200 terminano con il licenziamento dei colpevoli. Una percentuale insignificante che fa effettivamente constatare come il licenziamento nel pubblico impiego per comportamenti illeciti, al di là delle leggi stesse, sia molto difficile se non quasi impossibile per la farraginosità delle procedure e per i formalismi che prevalgono sulla sostanza.
Due, dunque, le novità rispetto alla legge attualmente in vigore: i tempi stretti entro i quali il dirigente responsabile dell’ufficio dovrà agire; l’obbligo (non la facoltà) per lo stesso dirigente di operare senza rischiare di rispondere egli di danno erariale nel caso la magistratura accerti successivamente l’illegittimità del licenziamento. Con le nuove norme il dirigente non sarà più perseguibile per questa ragione. Va detto che la riforma della pubblica amministrazione ruota proprio intorno al rafforzamento del ruolo dei dirigenti che saranno periodicamente sottoposti ad una valutazione dei risultati raggiunti.
Spiega a Repubblica il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia: «Brunetta e i sindacati dicono sempre che le norme già ci sono. Ma a noi non interessa la norma come esercizio accademico, le leggi, secondo noi, devono incidere sulla realtà delle cose: chi truffa va a casa senza stipendio in 48 ore». E il diritto – come sottolineano in particolare i sindacati – di difendersi? «Se ti ho filmato che timbri per un altro, se timbri e vai a fare un altro lavoro oppure te ne torni a casa tua cosa c’è da difendersi? Etica vuole che in 48 ore sei fuori dalla pubblica amministrazione senza retribuzione».
Il governo ha dunque scelto la linea dura. Ha così deciso di anticipare di diversi mesi una parte del Testo unico del pubblico impiego previsto dalla riforma della pubblica amministrazione e che, in un primo tempo, avrebbe dovuto essere approvato entro l’estate. In quel testo, peraltro, si vedrà come il governo scioglierà il nodo dell’eventuale applicazione di parte del Jobs act nel pubblico impiego. Perché le nuove norme sui licenziamenti siano operative ci vorranno comunque dai due ai tre mesi. Sul decreto, infatti, dovranno esprimere il loro parere non vincolante le commissioni parlamentari competenti.
Certo perché scatti la nuova normativa bisognerà essere sostanzialmente in flagranza del reato. Fondamentale (come già ora, d’altra parte) il ruolo delle telecamere. Le prove – come dice il ministro Madia – «dovranno essere schiaccianti ». C’è un punto, tuttavia, che anche i tecnici del governo hanno sollevato: quando comincia il calcolo delle 48 ore? Quando si commette l’illecito o quando il dirigente viene a conoscenza dell’illecito? E ancora: quand’è che il dirigente viene a conoscenza del comportamento illegittimo? Quando si realizza la registrazione oppure quando si è verificata l’attendibilità del fatto registrato? Non sono questioni di lana caprina o da azzeccagarbugli, sono questioni decisive anche perché la tempestività del provvedimento sospensivo previsto ora dall’ordinamento è interpretato dalla giurisprudenza proprio a favore del dipendente per evitare che il dirigente possa tenersi nel cassetto una registrazione compromettente e utilizzarla a suo piacimento mantenendo così il dipendente costantemente sotto possibile ricatto. (Repubblica)
16 – 17 gennaio 2016
16 gennaio 2016