Il Patto per la salute, chiuso oggi con l’accordo tra governo e Regioni, riconosce l’importanza di sanità veterinaria e sicurezza alimentare e ribadisce la necessità di una maggiore efficienza nella prevenzione, vigilanza e controllo. Lo scopo è il miglioramento della tutela della salute dei cittadini–consumatori, della garanzia e della qualificazione igienico–sanitaria e nutrizionale degli alimenti. Non solo, in parallelo, occorre garantire il benesse degli animali, la qualità dei loro alimenti, nonché la tracciabilità della filiera. Le Regioni si impegnano a garantire che le unità operative deputate a queste funzioni dovranno essere nelle Asl “possibilmente configurate come unità operative complesse e dotate di personale adeguato”. Previsto anche il riordino degli Izs da parte delle Regioni entro 6 mesi dall’approvazione del Patto, pena commissariamento dell’Istituto da parte del ministero della Salute. La bozza dell’intesa. Fvm in stato di agitazione, il comunicato
Patto per la Salute. Ecco gli anticoli di interesse per la sanità veterinaria pubblica
Articolo 17 – Attuazione delle norme di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali
1. Le Regioni e le Province autonome e provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli IZS (articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 106/2012), entro sei mesi dall’approvazione del Patto.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 il ministro della Salute provvede alla nomina del Commissario dell’Istituto zoo profilattico sperimentale
3. Il commissario, nominato ai sensi del comma 2, svolgerà le funzioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 106/2012, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali.
4. Si conviene che gli Izs debbano coordinare la propria azione con le politiche di prevenzione delle Regioni di riferimento.
Articolo 18 – Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
1. Le normative comunitarie in materia veterinaria (sanità animale, benessere e sicurezza alimentare) vincolano gli stati membri a una applicazione uniforme e coerente con il raggiungimento di un elevato livello di protezione per i cittadini-consumatori dell’Unione. I risultati raggiunti dall’Italia in materia di garanzie per i propri cittadini e di sostegno alle produzioni agroalimentari che concorrono significativamente al Prodotto interno lordo richiedono un’adeguata valorizzazione delle attività dei Servizi veterinari regionali ed il superamento di alcune fragilità che stanno pesando in maniera significativa sull’ulteriore promozione del Sistema Italia in campo europeo e internazionale, soprattutto alla vigilia di un evento dedicato specificatamente a questa materia, quale Expo 2015. Alla luce di queste considerazioni, risulta pertanto indispensabile assicurare ilivelli essenziali di assistenza in tema di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento Ce 882/2004 e successive modifiche.
2. Le Regioni ritengono, pertanto, di dover adottare tutte le iniziative necessarie a rendere i sistemi regionali di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare sempre più efficaci ed efficienti nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, con l’obiettivo di migliorare a) il livello di tutela della salute dei cittadini-consumatori, b) il livello di garanzia e di qualificazione igienico-sanitaria e nutrizionale degli alimenti destinati al consumo umano, c) il benessere animale, d) la qualità igienico-sanitaria degli alimenti destinati al consumo animale, e) la tracciabilità di filiera.
3. A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che le aziende sanitarie locali, per quel che concerne la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, rispettino l’articolazione organizzativa prevista dai commi 2 e 4 dell’art. 7 quater del dlgs 502/92 e s.m.i, riconoscendo l’opportunità che le unità operative deputate alle funzioni specifiche soprarichiamate siano possibilmente configurate come unità operative complesse e siano dotate di personale adeguato
4. L’applicazione di quanto previsto dal comma 3 in materia di personale deve avenire nel rispetto dei vincoli in materia di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le Region sottoposte a piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia di detti piani nonché dei parametri standard per la definizione delle strutture complesse e seplici adottate dal Comitato Lea in data 26 marzo 2012.
Articolo 20 – Attività Intramoenia
Al fine di consentire il passaggio al regime ordinario dell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, si conviene di dare piena attuazione a quanto stabilito dalla legge 120/2007, come modificata dal decreto legge 158/2012 convertito in legge con modificazione dalla legge 189/2012.
In pratica, si sollecita, da parte delle Asl, una ricognizione degli spazi interni disponibili per le attività libero professionali o l’acquisizione di ulteriori spazi, se necessario, presso altre strutture sanitarie autorizzate. Nella legge Balduzzi era poi prevista una messa in rete degli studi professionali per rendere traccibili tutti i pagamenti effettuati dai pazienti, rendendo così possibile anche un effettivo controllo del numero delle prestazioni che il professionista svolge sia durante il servizio ordinario sia in regime di intramoenia.
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A cura Sivemp Veneto – 3 luglio 2014