L’assistenza zooiatrica sul territorio dell’Ulss rientra tra i compiti garantiti dal personale dipendente ai cittadini che ne facciano richiesta? Al quesito risponde l’ufficio legale del Sivemp, con un articolato parere dello studio Zuccarello-Monacis, che prende avvio da una delibera del Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Belluno che richiama una deliberazione del 4 maggio 1987 del Comitato di gestione dell’ex Ulss numero 3 di Belluno. Il dispositivo dell’odierno provvedimento, secondo il parere, non è pienamente conforme al quadro normativo vigente. Il Direttore, con propria deliberazione del 27 febbraio scorso, infatti, aveva disposto che l’assistenza zooiatrica urgente deve essere effettuata dal personale dipendente se non disponibile un veterinario libero professionista.
Inoltre che l’intervento di assistenza zooiatrica programmata deve essere effettuata solo in casi eccezionali nelle zone margininali non coperte da veterinari libero professionisti; che l’intervento su animali da compagnia, in assenza di veterinari libero professionisti, deve essere effettuato ambulatorialmente, salvo casi eccezionali (animali non trasportabili).
La delibera del direttore del Dipartimento di prevenzione, pur riconoscendo che l’assistenza zooiatrica non rientra nei Lea, richiama una deliberazione del 4 maggio 1987 del Comitato di gestione dell’ex Ulss numero 3 di Belluno, la quale disponeva che l’attività zooiatrica sul territorio dell’Ulss rientrava tra i compiti istituzionali garantiti dal personale dipendente ai cittadini richiedenti.
Ora il parere legale sottolinea come il dispositivo della delibera dello scorso febbraio non sia pienamente conforme al quadro normativo vigente. Innanzitutto l’assistenza zooiatrica non sembra rientrare nelle attività istituzionalmente svolte dal veterinario pubblico dipendente, stante l’attuale quadro normativo (art.7 quater dlgs 502 e disciplina vigente in tema di Lea).
Quanto alla delibera del 1987 richiamata, tale richiamo “risulta del tutto inappropriato” poiché adottata in un contesto normativo del tutto differente da quello odierno: all’epoca non era stata ancora adottata la riforma sanitaria degli anni novanta e non erano ancora stati definiti i Lea. Sembra decisamente azzardato, quindi, che un atto aziendale risalente nel tempo possa in qualche modo ridefinire e integrare provvedimenti successivi generali di rango legislativo e regolamentare superiore.
L’eventuale conflitto, continua il parere legale, deve quindi risolversi a favore della fonte legislativa e regolamentare, tenendo anche conto che ampliare le funzioni istituzionali di un’azienda significa incidere direttamente sullo status dei lavoratori dipendenti nonché sui diritti degli utenti.
Il provvedimento del Direttore del Dipartimento di prevenzione sembra poi particolarmente lacunoso perché non individua né le prestazioni dell’assistenza zooiatrica né i criteri per l’individuazione dei veterinari dipendenti tenuti al servizio. Ma l’inquadramento nei ruoli dirigenziali del Ssn avviene in basse a specifici ambiti di specializzazione, i servizi veterinari sono organizzati in tre aree ben distinte precludendo che si possano verificare sovrapposizioni di incarichi e finzioni tra persone afferente ad aree diverse.
Alla luce di queste considerazioni risulterebbe praticabile solo l’ipotesi di assistenza zooiatrica ai veterinari che si rendessero autonomamente disponibili attraverso l’acquisizione, da parte dell’Asl , di prestazioni “aggiuntive” che l’amministrazione ritenesse, da un lato di poter affidare in quanto “compatibili”, dall’altro di poter retribuire “da bilancio” (non certo gravando su alcuno dei fondi aziendali), quale servizio all’utenza “aggiuntivo”, che l’azienda intendesse offrire ulteriormente e volontariamente rispetto alle prestazioni obbligatorio rientranti nei Lea o dovute ai termini di legge
21 dicembre 2012 – inserito da Ufficio stampa Sivemp – riproduzione riservata