Il comportamento del dipendente che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, attribuisce al datore di lavoro dei comportamenti falsi allo scopo di difendersi da un’accusa, non è sanzionabile sul piano disciplinare; ciò in quanto tale condotta beneficia della tutela prevista dall’articolo 598, comma 1, del codice penale, secondo il quale «non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati … nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo».
Tale condotta non giustifica la misura disciplinare neanche se i fatti o comportamenti attribuiti al datore di lavoro sono descritti con espressioni sconvenienti ed offensive.
Questo il principio di diritto affermato da una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 26106, depositata l’11 dicembre scorso), con la quale è stato annullato il licenziamento disposto da una banca nei confronti di un proprio dipendente. Il licenziamento era stato intimato dopo che il dipendente aveva emesso un assegno bancario collegato ad un conto corrente chiuso e, quindi, privo di fondi; dopo aver ricevuto una multa per l’emissione dell’assegno irregolare, il dipendente aveva impugnato la sanzione amministrativa, sostenendo che la banca la quale gestiva il conto – che era anche il suo datore di lavoro – non lo aveva avvisato circa la mancanza della provvista necessaria a coprire l’assegno.
La banca, rilevata la falsità di questa circostanza (l’avviso era stato al spedito al lavoratore, contrariamente a quanto da questi affermato) contestava la falsa dichiarazione al dipendente, sostenendo anche di aver subito un danno d’immagine in ragione di questo suo comportamento; l’iter disciplinare si concludeva con il licenziamento.
In primo grado e in appello il provvedimento aziendale veniva considerato valido, mentre tale valutazione è stata rovesciata dalla Suprema corte. La sentenza della Cassazione parte da una considerazione: se esiste, in favore del lavoratore, una causa scriminante che consente di qualificare come legittimo il suo comportamento, questa deve essere rilevata d’ufficio anche in mancanza di una richiesta apposita delle parti. Alla luce di questo principio, la sentenza ritiene che la condotta tenuta dal dipendente rientra tra quelle tutelate dall’articolo 598, comma 1, del codice penale (che specifica un principio più generale, contenuto nell’articolo 51), in quanto le frasi considerate diffamatorie riguardavano in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia.
Considerato che, secondo la Corte, tale scriminate si applica anche ai giudizi civili, la sentenza conclude ritenendo non sanzionabile in alcun modo, sul piano disciplinare, la condotta tenuta dal lavoratore nella vicenda in esame.
Il Sole 24 Ore – 13 dicembre 2014