Sulla Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia. L’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in un’azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.
Lo Stato italiano ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza. La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l’Italia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio. Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, le zone di protezione e sorveglianza istituite dall’Italia sono state rapidamente definite a livello di Unione. In base all’Articolo 1 della Decisione, quindi, l’Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato, parti A e B, della decisione.
5 maggio 2016