Il contratto collettivo dell’8 giugno 2000 prevede, in particolare, che al compimento del quinto anno di attività si ha diritto: 1) all’equiparazione di cui all’articolo 4 del Ccnl dell’8 giugno 2000 (II biennio); 2) alla seconda fascia dell’indennità di esclusività di cui all’articolo 5 dello stesso contratto. Quest’ultima però spetta soltanto nel caso in cui al dirigente venga contestualmente attribuito un incarico diverso, rientrante nella tipologia c) dell’articolo 27 del contratto dell’8 giugno 2000 (quadriennio normativo). Questa condizione serve per aggirare il blocco previsto dall’articolo 9 della legge 122/2010. Dipende quindi dalla volontà delle singole aziende conferire o meno gli incarichi. Sulla materia in discussione molte Regioni seguono le indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni con le circolari del 10 febbraio 2011 e del 12 ottobre 2011. Questo blocco durerà fino al 31 dicembre 2013.
(Stefano Simonetti) – Il sole 24 Ore sanità – 12 novembre 2012