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Libera professione. Trattenuta del 5% sui compensi, Mantoan richiama i Dg alla corretta applicazione

1a1a1a1a_0a0aart_2773_1_domenico20mantoanDue disposizioni introdotte dal decreto Balduzzi, la predisposizione degli spazi per lo svolgimento dell’attività intramoenia e la trattenuta di un ulteriore quota del 5% del compenso della libera professione, da vincolare ad interventi di prevenzione volti alla riduzione delle liste di attesa, sono stati al centro dell’incontro con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria che si è tenuto lunedì in Regione, alla presenza del segretario regionale per sanità, Domenico Mantoan. Sul primo punto è in corso, da parte della Regione, una ricognizione straordinaria degli spazi nelle singole Ulss per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, predisposizione prevista dall’articolo 2 del decreto Balduzzi, convertito in legge numero 189.

Sull’applicazione della quota del 5% ai compensi dell’attività libero professionale si è creata una diversificazione dei comportamenti delle singole Ulss. Alcune aziende sanitarie hanno infatti applicato unilateralmente la trattenuta in modo retroattivo a far data dall’entrata in vigore della norma, il 14 settembre 2012. Ma l’articolo 2 comma I del decreto Balduzzi, che modifica l’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120, prevede l’obbligo da parte delle aziende ed enti del Ssn di ridefinire, nell’ambito della gestione dell’attività libero professionale intramuraria, d’intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, le tariffe dell’attività libero professionale che dovranno essere idonee per ogni prestazione a remunerare i compensi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, dei costi per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.

La trattenuta del 5% sul compensi del libero professionista sarà applicabile, quindi, solo a seguito di accordi sindacali che determinino i “nuovi” compensi. La trattenuta operata unilateralmente da alcune aziende sanitarie è stata invece applicata su tariffe concordate dalla contrattazione aziendale antecedentemente all’entrata in vigore della legge 189/2012 ed è quindi da considerarsi illegittima.

Interpretazione confermata dello stesso segretario regionale per la sanità Mantoan, anche nella nota inviata lo scorso 27 marzo ai direttori generali in risposta ai quesiti ricevuti proprio sui tempi di applicabilità della trattenuta. Mantoan, nel corso dell’incontro dell’8 aprile, ha ribadito la propria intenzione di richiamare a una corretta applicazione del dettato normativo i direttori generali nell’incontro previsto per i prossimi giorni in Regione. Ci auguriamo che il suo intervento possa evitare le azioni legali cui ci vedremmo costretti per recuperare le trattenute indebitamente effettuate dalle Ulss.

L’applicazione retroattiva di alcune Ulss ha destato infatti le giuste rimostranze di medici e veterinari che svolgono attività intramuraria. I compensi della libera professione dei dirigenti Ssn, nonostante il favoleggiare che se ne fa, tra i consistenti prelievi da parte dell’azienda sanitaria, la contribuzione previdenziale al 12%, la successiva tassazione, sono sempre più ridotti. E il guadagno reale che rimane nelle disponibilità del professionista si riduce molto al di sotto della metà di quanto corrisposto da parte dell’assistito.

Roberto Poggiani, segretario regionale Fvm-Sivemp Veneto

11 aprile 2013

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