Le nuove regole sui licenziamenti ingiustificati pongono un problema di decorrenza nelle aziende con più di 15 dipendenti. Senza la reintegrazione automatica, il diritto potrebbe posticiparsi a fine rapporto
Paolo Pizzuti. La riforma Fornero in materia di licenziamenti rischia di incidere sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di quindici dipendenti. In via generale, poiché il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del Codice civile), i diritti che maturano durante il rapporto di lavoro, come le retribuzioni, potrebbero essere perduti se il dipendente non li esercita, per timore di subire ritorsioni dall’imprenditore. Proprio per ovviare a ciò, la Corte costituzionale con la sentenza 63 del 1966 stabilì che la prescrizione del diritto alle retribuzioni non decorre in pendenza del rapporto ma al termine dello stesso, in modo da consentire al dipendente di agire liberamente.
Questa posizione è stata poi temperata dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 174/1972) e dalla Corte di cassazione (Sezioni unite 1268/1976) secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere nel corso del rapporto di lavoro solo per i dipendenti che fruiscono della cosiddetta “stabilità reale”, ossia che sono tutelati dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
Nelle imprese più piccole, in assenza di tutela reale, il termine per rivendicare il credito decorre già dalla chiusura del contratto reintegrazione nel posto di lavoro. Viceversa, nel caso di tutela meramente indennitaria, la prescrizione decorre dal momento della risoluzione del rapporto. Dopo l’intervento della riforma Fornero, però, la conseguenza del licenziamento ingiustificato nelle aziende in cui si applica la cosiddetta tutela reale (cioè l’articolo 18), non garantisce più, sempre e comunque, il diritto alla reintegrazione ma lascia la possibilità al giudice di scegliere tra l’alternativa della reintegrazione e quella di una indennità risarcitoria tra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione.
Anzi, in base alla lettera della legge, si delinea una certa residualità delle ipotesi di reintegrazione, caratterizzate dalla pretestuosità del comportamento datoriale e comunque da una assoluta carenza di motivazione del licenziamento. Pertanto, anche nelle aziende mediograndi il lavoratore non è più certo che a fronte della declaratoria di illegittimità del licenziamento otterrà la possibilità di rientrare in servizio. In questa nuova situazione normativa, si possono immaginare diverse soluzioni in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro. Da un lato, si può sostenere che la tutela garantita dal nuovo articolo 18 sia comunque idonea a consentire al lavoratore l’esercizio dei propri diritti senza timore di essere licenziato, e quindi confermare la posizione giurisprudenziale secondo cui nelle aziende in tutela reale la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro.
Dall’altro lato, invece, si potrebbero considerare ormai non più sussistenti i presupposti che la giurisprudenza aveva elaborato per consentire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto e in particolare la garanzia della reintegrazione. La regola giurisprudenziale sarebbe quindi destinata a cambiare e la prescrizione decorrerebbe dalla fine del rapporto anche nelle aziende medio-grandi. Il che, però, vanificherebbe in buona parte il vantaggio ottenuto dalle aziende con l’introduzione della riforma, consistente nella riduzione delle sanzioni risarcitorie per il licenziamento ingiustificato.
le Sentenze
LA TUTELA Nel 1966 la Corte costituzionale ha stabilito che la prescrizione del diritto alle retribuzioni decorre dalle fine del rapporto di lavoro. Ciò al fine di tutela re il dipendente
LE VARIAZIONI Successivamente, la stessa Corte costituzionale e poi la Cassazione hanno stabilito che la decorrenza a fine del rapporto di lavoro non si applica nelle aziende con più di quindici lavoratori, dove si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, perché in tale contesto a fronte di un licenziamento ingiustificato scattava la reintegrazione del dipendente
Il sole 24 Ore – 2 aprile 2013