Contratto a tempo determinato trasformato in indeterminato: l’indennità forfettizzata copre anche scatti di anzianità e differenze contributive La riforma Fornero sbarca in Cassazione aiutando i giudici a risolvere le controversie sui rapporti a tempo determinato convertiti in posti “a vita”.
La legge 92/2012 contiene un’interpretazione autentica del collegato lavoro secondo cui l’indennità forfetizzata (articolo 32, comma 5, legge 183/10) ristora tutto il danno patito dal lavoratore nel periodo compreso fra scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto.
I giudici sottolineano come anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che dichiara la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dall’origine sono coperti nell’indennità di cui al collegato – fra 2,5 e 12 mensilità – che non ha a caso è detta anche “omnicomprensiva”. Il forfait copre anche l’eventuale danno contributivo nel cosiddetto «periodo intermedio». E ciò perché l’indennità scatta per la sola apposizione del termine nullo, anche senza prova del danno effettivamente subito dal lavoratore.
Lo precisa la sentenza 14996/12, pubblicata il 7 settembre dalla sezione lavoro della Suprema corte. E l’indennità scatta anche senza costituzione in mora del datore: costituisce un nuovo e diverso diritto che seppure collegato alla nullità del termine di per sé imprescrittibile, risulta sì soggetto a prescrizione, ma per la sua natura “forfetizzata” non è di certo assoggettabile alla prescrizione quinquennale (articolo 2948 n. 4 Cc), e neppure a quelle di cui agli articoli 2955 n. 2 e 2956 n. 1 Cc.
La copertura offerta dalla sua natura omnicomprensiva è estesa alle conseguenze contributive, oltre che a quelle retributive, che scaturiscono dall’apposizione del termine nullo al contratto, tanto da assorbire anche il danno contributivo patito dal lavoratore durante il periodo compreso fra la scadenza del termine e la sentenza favorevole al prestatore d’opera. La disposizione del collegato lavoro, insomma, al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre a un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, né di oneri probatori di sorta.
Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata del rapporto.
ItaliaOggi – 8 settembre 2012